COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°262 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALBERONE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARCHEGIANI SIMONE FINO AL 30/06/2016 E DEL CALCIATORE CICERONE ALESSANDRO PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 33 DEL 14/01/2016 (Gara: ACCADEMIA REAL TUSCOLANO – ALBERONE CALCIO del 09/01/2016 – Campionato Juniores Provinciali Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°262 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALBERONE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARCHEGIANI SIMONE FINO AL 30/06/2016 E DEL CALCIATORE CICERONE ALESSANDRO PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 33 DEL 14/01/2016 (Gara: ACCADEMIA REAL TUSCOLANO – ALBERONE CALCIO del 09/01/2016 – Campionato Juniores Provinciali Roma) La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata, osserva quanto segue: La società ALBERONE CALCIO in sede di audizione ribadiva quanto contenuto nel proprio reclamo difensivo insistendo in particolare sulla fattispecie che entrambe le condotte dei calciatori coinvolti sono state interpretate dal direttore di gara in modo difforme da come i fatti si sono effettivamente svolti sul terreno di gioco. In particolare evidenziavano che il calciatore CICERONE Alessandro, dopo l’espulsione ricevuta si è allontanava dal campo di gioco senza colpire alla mano l’arbitro ed il calciatore MARCHEGIANI Simone, successivamente all’espulsione, si limitava ad abbassare le mani dell’arbitro senza l’intento di colpirlo. Questa Corte, per quanto attiene il calciatore CICERONE Alessandro conferma la squalifica comminata dal Giudice Sportivo in quanto congrua alla luce sia del referto arbitrale sia per quanto emerso in sede di audizione dove la ricorrente, oltre a chiedere un riduzione della sanzione, poco ha argomentato su eventuali circostanze che potessero portare ad una riduzione della squalifica comminata. Per quanto concerne il calciatore MARCHEGIANI Simone, tenuto conto del referto arbitrale e di quanto emerso in sede di audizione, ritiene che quanto accaduto possa essere soggetto ad una leggera riduzione. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore MARCHEGIANI Simone al 30/04/2016, confermando altresì le restanti decisioni impugnate.
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