COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°264 del 26/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. STEFANO AMELIA, ABRITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE AIA DI FORMIA PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHE’ DEI CORRISPONDENTI PRINCIPI DI CUI ALL’ART.40, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°264 del 26/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. STEFANO AMELIA, ABRITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE AIA DI FORMIA PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHE’ DEI CORRISPONDENTI PRINCIPI DI CUI ALL’ART.40, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AIA. Il Delegato Provinciale di Latina ha trasmesso alla Procura Federale per gli accertamenti del caso e per le valutazioni di competenza tutta la documentazione relativa alla gara Prossedi Calcio/ Fanciulla d’ Anzio del 22/2/ 2015 campionato di terza categoria,nonché l’ esposto presentato dal presidente dell’ ASD Prossedi Calcio,nel quale viene stigmatizzato il comportamento dell’ arbitro sig. Stefano Amelia, sia dal punto di vista tecnico che disciplinare ed in particolare avrebbe profferito nei confronti di alcuni tesserati frasi offensive e volgari. A tale esposto il presidente allega la dichiarazione sottoscritta da sei calciatori della società Prossedi ( Luca Audioli, Marco Marrocco, Danilo Argento, Tiziano De Angelis, Vincenzo Alfieri e Simone Truini. ) Durante l’ audizione, il presidente dell’ ASD Prossedi il sig. Vani Paolo conferma il contenuto dell’ esposto, lo stesso confermano i tesserati Audioli, Marrocco, Alfieri, De Angelis, Truini ed Argento, precisando i predetti che in diverse occasioni, durante la gara, l’ arbitro Amelia indirizzava frasi offensive e volgari nei loro confronti, senza che nessuno lo avesse mai provocato. In particolare il De Angelis evidenzia che l’arbitro, in occasione della concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, di fronte alle sue proteste,lo apostrofava con una frase particolarmente ingiuriosa. L’Arbitro, ascoltato in procura, nega quanto attribuitogli dai dirigenti e calciatori della società Prossedi, anzi sostiene di essere stato lui offeso ed insultato dai calciatori, tanto che sono stati sanzionati dal Giudice Sportivo di primo grado. In tale audizione afferma che il colloquio avuto a fine gara con l’osservatore arbitrale si è svolto nello spogliatoio, a porte aperte. Consegna poi all’ ufficio della procura copia della lettera trasmessagli dal presidente della sezione AIA di Latina, in cui viene disposta la sospensione, a suo carico, di un mese per motivi tecnici e disciplinari. Fa infine presente che a seguito di tale provvedimento ha chiesto ed ottenuto il trasferimento presso la sezione AIA di Formia,per cui ha ripreso ad arbitrare. L’osservatore arbitrale, durante l’audizione,ha consegnato preliminarmente copia della relazione redatta in occasione della visionatura dell’arbitro della gara in questione. Confermandone il contenuto, ha riferito di aver contestato all’arbitro Amelia di aver mantenuto un atteggiamento irriguardoso nei confronti dei calciatori di entrambe le squadre ed un comportamento troppo autoritario. In particolare ha fatto presente che in occasione del calcio di rigore concesso alla squadra ospite ha sentito nitidamente il calciatore n. 11 locale , presumibilmente autore del fallo da rigore, dire all’arbitro “come ti permetti di dirmi togliti dai co……., sei l’arbitro e devi aver rispetto di noi calciatori subendo passivamente tali urla accettando la protesta”. Per tutto sopra quanto detto la Procura ed in particolare per le concordi affermazioni del tesserato De Angelis e dell’osservatore arbitrale ha ritenuto, per i comportamenti posti in essere dall’ arbitro Amelia di deferirlo al Tribunale Federale Territoriale, per le violazioni dell’ art, 1 bis comma 1 del C.G.S., nonché dei corrispondenti principi di cui all’ art. 40 comma 1 del regolamento AIA. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 11 febbraio 2016, è presente per la Procura Federale l’Avv.to BEVIVINO Francesco, mentre nessuno è presente per il deferito. Inizialmente l’Avv.to BEVIVINO dichiara di aver ricevuto dall’Ufficio della Procura Federale in data 10 febbraio 2016, mail dell’Arbitro AMELIA Stefano, inviata in Procura il 9 febbraio u.s. alle ore 22:00, con richiesta di audizione presso la sede del Comitato di Latina per motivi di salute. Vista l’impossibilità di accogliere tale richiesta l’Avv. BEVIVINO insiste per il deferimento, chiedendo 45 giorni di sospensione per l’Arbitro AMELIA Stefano. Questo Tribunale Federale, dopo aver vagliato attentamente tutti gli episodi in argomento, e tenuto conto particolarmente di quanto espresso dall’osservatore arbitrale sulla vicenda, in cui contesta all’arbitro di aver avuto nei confronti di alcuni calciatori della Società SPORT CLUB DACICA un atteggiamento particolarmente irriguardoso ed autoritario, ritiene, che la sanzione da comminare all’Arbitro AMELIA Stefano debba essere fissata in 3 mesi di sospensione. Ciò detto, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di riconoscere la responsabilità del deferito, comminando all’arbitro AMELIA Stefano la sanzione di 3 mesi di sospensione, con decorrenza dalla data di scadenza del provvedimento di sospensione attualmente in corso. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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