COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°264 del 26/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ZANFRISCO DAVIDE, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE AIA DI CIAMPINO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS COMMA 1 E DELL’ART.3 COMMA 1, NONCHE’ DELL’ART.11 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°264 del 26/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ZANFRISCO DAVIDE, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE AIA DI CIAMPINO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS COMMA 1 E DELL’ART.3 COMMA 1, NONCHE’ DELL’ART.11 COMMA 1 DEL C.G.S. Vista la comunicazione del Comitato Regionale Lazio del 9/12/2014, indirizzata alla Procura Federale, avente per oggetto l’accertamento delle presunte frasi dal contenuto razzista espresse dall’arbitro ZANFRISCO DAVIDE, della sezione AIA di Ciampino, nella gara SPORT CLUB DACICA - AR.CE.FO ARICCIA del 23/11/2014, campionato di Seconda Categoria, nei confronti del calciatore GRECU ALEXANDRO Alexandro della società SPORT CLUB DACICA. Dagli accertamenti espletati e dall’acquisizione di documenti, quali la nota presentata in data 26/11/2014 dal sig. VLAD VALENTIN, presidente della società ASD Sport Club Dacica; rapporto dell’arbitro in questione, la Procura Federale ha provveduto ad ascoltare i soggetti interessati alla vicenda. In data 12/02/2015 è stato ascoltato l’arbitro ZANFRISCO, il quale ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto di gara; Successivamente in data 13/02/2015 il calciatore BONI GIANLUCA della società AR.CE.FO ARICCIA dichiarava, aldilà dei motivi per cui l’ arbitro sospendeva l’incontro,di aver appreso da un suo compagno che l’arbitro in senso spregiativo si rivolgeva ai calciatori avversari composti essenzialmente da rumeni; In data 17/02/2015 venivano ascoltati i calciatori della società AR.CE.FO. ARICCIA, HAPCO CATALIN, FERRAZZA ANDREA e IAFRATI RAFFAELE, i quali notavano sia direttamente che indirettamente un atteggiamento ostile dell’ arbitro nei confronti dei calciatori in campo; Precedentemente in data 6/12/2015 venivano interrogati l’ allenatore della predetta società SERAFINI MASSIMO, il dirigente DE ANGELIS FRANCO ed il presidente BONI MARCO i quali dichiaravano di aver saputo negli spogliatoi dai loro calciatori il comportamento ingiurioso dell’ arbitro nei loro confronti; In date successive venivano anche ascoltati il presidente della società SPORT CLUB DACICA, VLAD VALENTIN, i calciatori GRECU ALEXANDRO, ANTALUCA MARIUS COSTANTIN, MAFFEI CIPRIAN,JOJA VOLDER, TURTOI JEAN STELIAN, BUSTYA ALIN MIHAIL e PETRONEL CIPRIAN, tutti tesserati della società SPORT CLUB DACICA, la maggior parte dei quali dichiaravano che l’ arbitro si era rivolto loro chiamandoli “ zingari maleducati”. La Procura Federale, dagli atti sopraindicati e dalle risultanze probatorie acquisite,rilevava che l’ arbitro ZANFRISCO pronunciava frasi dal contenuto razzista nei riguardi di alcuni atleti della società DACICA, quali “ zingari maleducati” ed in particolare prima dell’ inizio della gara si rivolgeva ai calciatori dell’ ARICCIA nel modo che segue : Fategli quattro, cinque goal a questi zingari” per cui riteneva di deferirlo per le violazioni normative indicate in oggetto a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 11/02/2016 è presente per la Procura Federale l’Avv.to BEVIVINO Francesco, per il deferito è presente l’Arbitro ZANFRISCO Davide. La Procura Federale, dopo aver concluso il proprio intervento insiste nell’atto di deferimento chiedendo 6 mesi di sospensione per l’Arbitro ZANFRISCO Davide. A questo punto, prende la parola l’Arbitro, il quale preliminarmente nega qualsiasi addebito e sostiene che nelle circostanze in cui sarebbero avvenuti gli episodi in discussione, non avrebbe avuto nemmeno il modo di poter indirizzare frasi del genere ai calciatori locali, in quanto già era stato oggetto di uno sputo al volto e successivamente di una aggressione fisica, asserendo che ovviamente in quel frangente solo uno stolto avrebbe potuto reagire pronunciando frasi del contenuto così provocatorio. Questo Tribunale, da un’attenta lettura di tutti gli atti di cui è in possesso, fa presente che “la prima frase” attribuita all’arbitro da alcuni calciatore della Soc. SPORT CLUB DACICA e riportata nella parte iniziale del deferimento, non ha riscontro, in quanto si tratta di una dichiarazione rilasciata da un solo calciatore, il quale ha saputo “de relato” che è stata pronunciata la frase incriminata. La seconda situazione, in cui l’arbitro ZANFRISCO avrebbe rivolto ad alcuni calciatore della Società SPOT CLUB DACICA l’espressione “zingaro maleducato”, trova riscontro nella materialità, ma le circostanze in cui è stata pronunciata (reiterate aggressioni fisiche e sputi) esclude che vi possa essere stata una reazione dal contenuto razzista, ma va inquadrata in un’espressione d’ira, conseguente ai gravi episodi subiti dall’arbitro. Ciò ovviamente fa ritenere a questo Tribunale Federale che l’incolpazione possa essere ridimensionata e riportata secondo gli abituali parametri adottati in casi del genere. Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere il deferito responsabile dei fatti addebitati, comminando all’Arbitro ZANFRISCO Davide la sanzione di 1 mese di sospensione. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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