COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°271 del 04/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CROSS ROADS CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100,00 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 61 DEL 27/01/2016 (Gara: CROSS ROADS CALCIO – REAL MONTEROTONDO SCALO del 23/01/2016 – Campionato Allievi Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 246 del 12/02/2016
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°271 del 04/03/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CROSS ROADS CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100,00 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 61 DEL 27/01/2016 (Gara: CROSS ROADS CALCIO – REAL MONTEROTONDO SCALO del 23/01/2016 – Campionato Allievi Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 246 del 12/02/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la revisione delle decisioni del Giudice Sportivo che le ha inflitto l’ammenda di € 100,00, assumendo che la bottiglietta piena d’acqua fosse stata lanciata non da un proprio tifoso, ma da un sostenitore avversario; Esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha descritto come uno spettatore avesse lanciato una bottiglietta verso la panchina della squadra ospitante, senza qualificarlo come un sostenitore dell’una o dell’altra società; Considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che le società ospitanti sono comunque responsabili dell’ordine e della sicurezza all’interno dell’impianto; Rilevato che l’ammenda risulta essere congrua e giustamente comminata. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
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