COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°271 del 04/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ WORLD SPORTSERVICE SSDARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 28 C5 DEL 27/01/2016 (Gara: WORLD SPORTSERVICE – VASANELLO del 16/12/2015 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 255 del 19/02/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°271 del 04/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ WORLD SPORTSERVICE SSDARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 28 C5 DEL 27/01/2016 (Gara: WORLD SPORTSERVICE – VASANELLO del 16/12/2015 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 255 del 19/02/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva; A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l’Arbitro, giunto al campo di gioco verso le h.21:00, accertava la scarsità di illuminazione per un guasto ai fari, dopo aver effettuato l’appello e dopo aver atteso circa 20 minuti, aveva poi abbandonato l’impianto sportivo, pur avendo la WORLD SPORTSERVICE richiesto espressamente il tempo di attesa, onde dar modo al tecnico di effettuare, nel frattempo, le necessarie riparazioni; e a tal riguardo, la reclamante ha prodotto altresì una dichiarazione della ditta elettrica Kirchhoff in data 08/02/2016, dalla quale risulta che alle h.21:30, dopo la sostituzione di un autotrasformatore, era stata nuovamente riattivata l’illuminazione del campo. Non avendo l’Arbitro osservato “il tempo d’attesa” (30 minuti, trattandosi di un incontro di calcio a 5), la ricorrente ha quindi chiesto che venga annullato il provvedimento del Giudice Sportivo, e che venga invece disposta la ripetizione della gara. Il reclamo merita accoglimento. Come stabilito nel C.U. n.109/c5 del 10/12/2015, e come risulta del resto indicato anche nel referto arbitrale, la gara WORLD SPORTSERVICE – VASANELLO doveva essere disputata il giorno 16 dicembre 2015 alle ore 21:30. Orbene, riferisce l’Arbitro nel suo rapporto che la gara non ha potuto avere inizio, in quanto sin dal suo arrivo all’impianto, il campo era sprovvisto di illuminazione, a causa di un problema ai fari. Dopo circa un’ora (ore 21:45), stante il mancato arrivo dell’elettricista, che era stato contattato dalla Società di casa per le riparazioni, dopo aver effettuato gli appelli, egli aveva comunicato alle squadre “l’impossibilità di poter effettuare la gara”. Da quanto sopra, risulta quindi documentalmente provato che l’Arbitro ha comunicato alle parti l’impossibilità di effettuare la gara alle ore 21:45, e cioè dopo appena 15 minuti dall’ora d’inizio della gara stessa, fissata come noto per le ore 21:30. Appare quindi evidente che, nel caso di specie, è stato violato l’art.54 comma 2 delle N.O.I.F.; l’Arbitro avrebbe dovuto infatti attendere, per l’inizio della gara, almeno fino alle ore 22:00, e cioè un termine pari alla durata di un tempo gara”; vale a dire 30 minuti, trattandosi di un incontro di calcio a 5. Alla luce di quanto sopra dovrà quindi annullarsi il provvedimento di perdita della gara, e disporsi invece la ripetizione della stessa. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo, ordinando la ripetizione della gara.
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