COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°271 del 04/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VI.VA. CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 800,00 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 230 DEL 30/02/2016 (Gara: VI.VA. CALCIO – SAN LORENZO NUOVO del 31/01/2016 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 263 del 26/02/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°271 del 04/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VI.VA. CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 800,00 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 230 DEL 30/02/2016 (Gara: VI.VA. CALCIO – SAN LORENZO NUOVO del 31/01/2016 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 263 del 26/02/2016 La Società VI.VA. CALCIO ha contestato la sanzione pecuniaria di € 800,00, comminatale in prima istanza, negando che propri sostenitori avessero indirizzato all’Arbitro cori di contenuto discriminatorio per motivi di nazionalità. La ricorrente fa inoltre presente che la propria tifoseria non era a conoscenza che l’arbitro fosse di nazionalità bulgara e che, tale circostanza non potesse essere dedotta da quanto annunciato circa la formazione delle squadre ed il nome dell’Arbitro prima dell’incontro. La Società chiede pertanto una significativa riduzione della sanzione, come ribadito in sede di audizione unitamente alle argomentazioni sopra menzionate. Quanto dedotto dalla reclamante può essere parzialmente assumibile, non rilevandosi , nel caso in specie, alcuna certezza circa il fatto che i tifosi della Società potessero conoscere, prima dell’incontro, la nazionalità bulgara del direttore di gara. L’Arbitro stesso, nel referto, non fa cenno alcuno in merito ai motivi per cui i suddetti sostenitori, prima della gara, fossero già a conoscenza della sua nazionalità. Quanto sopra premesso, questa Corte, nutrendo serie perplessità riguardo alla circostanza come sopra rappresentata, è del parere ridurre la sanzione pecuniaria, fermo restando le offese e le minacce rivolte all’Arbitro dalla tifoseria locale. Per quanto sopra riportato, questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad € 300,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it