COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 28/cs – Ricorso società A.S.D. Borgo Incrociati avverso la decisione del Giudice Sportivo di disporre la ripetizione della gara del Campionato di Terza Categoria Borgo Incrociati – Pegli 2007 del 13.2.2016. C.U. n. 48 del 18.02.2016 Delegazione Provinciale di Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 28/cs - Ricorso società A.S.D. Borgo Incrociati avverso la decisione del Giudice Sportivo di disporre la ripetizione della gara del Campionato di Terza Categoria Borgo Incrociati - Pegli 2007 del 13.2.2016. C.U. n. 48 del 18.02.2016 Delegazione Provinciale di Genova. Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali della gara del Campionato di Terza Categoria Borgo Incrociati – Pegli 2007 del 13 febbraio 2016, ne decideva la ripetizione. L’arbitro, a seguito d’una aggressione subita da parte di alcuni calciatori della squadra ospitata in occasione della segnatura d’una rete, era stato accerchiato, fatto indietreggiare di alcuni metri e quindi costretto a dichiarare la fine anticipata della gara al 40’ del S.T. non sentendosi più nelle condizioni psicofisiche di portarla a termine. La società Borgo Incrociati ha depositato rituale ricorso col quale sostiene che, gravando la responsabilità dei fatti esclusivamente sulla società Pegli 2007, la decisione del primo giudice deve essere annullata con conseguente irrogazione della punizione sportiva a carico di quella società secondo il disposto dell’art. 17 comma 1 CGS. In giudizio è intervenuto il rappresentante del sodalizio ricorrente che si à rimesso a quanto sostenuto nei gravami dell’istanza. La controparte non ha depositato, nei termini, controdeduzioni. Il reclamo merita l’accoglimento. Dalla lettura degli atti si evince in maniera chiara e incontrovertibile che: all’aggressione all’arbitro hanno partecipato esclusivamente calciatori della società Pegli 2007 i quali lo avevano spinto, per protesta, costringendolo a indietreggiare di alcuni metri, proferendo altresì minacce per farlo desistere dalla decisione di convalidare una rete; a seguito di tale comportamento appare ineccepibile la decisione dell’arbitro di porre fine anticipata alla gara non essendo egli più in condizione psicofisiche per fronteggiare la situazione creatasi sul campo neppure utilizzando quei mezzi messigli a disposizione dal Regolamento del Gioco del Calcio; per quanto sopra Ia responsabilità dei fatti ricade esclusivamente sulla società Pegli 2007 (già soccombente al momento della sospensione), che, con il comportamento dei suoi calciatori, ha impedito all’arbitro di portare a termine l’incontro. Per questi motivi la Corte, in accoglimento del ricorso della società Borgo Incrociati, annulla la decisione del Giudice Sportivo di far ripetere la gara Borgo Incrociati - Pegli 2007 del 13.2.2016 e, per il disposto dell’art. 17 comma 1 CGS, infligge alla società Pegli 2007 la punizione sportiva di perdita della gara col punteggio di 3 – 0. La tassa non versata e addebitata in conto va restituita.
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