COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 30/cs – Ricorso della società S.S.D. Unione Sanremo S.r.l. avverso la squalifica del calciatore Bruno Raguseo per tre giornate – Gara Football Genova Calcio – Unione Sanremo del 21.02.2016 Campionato Eccellenza. C.U. n. 47 del 25.2.2016.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 30/cs - Ricorso della società S.S.D. Unione Sanremo S.r.l. avverso la squalifica del calciatore Bruno Raguseo per tre giornate – Gara Football Genova Calcio – Unione Sanremo del 21.02.2016 Campionato Eccellenza. C.U. n. 47 del 25.2.2016. La Corte Sportiva d’Appello, letto il reclamo della società S.S.D. Unione Sanremo srl, col quale si impugna la squalifica del calciatore Bruno Raguseo per tre giornate effettive di gara; il tesserato era stato espulso per condotta violenta per aver colpito con una testata, a gioco fermo, un avversario; preso atto che la ricorrente sostiene che il Raguseo non avrebbe colpito con una testata un avversario ed ha depositato un cassetta DVD dell’incontro che scagionerebbe il proprio tesserato da ogni addebito;atteso che la S.S.D. Sanremo chiede, in via principale, l’affrancamento della squalifica e, in subordine, la sua riduzione; letti gli atti ufficiali e dedotto che il ricorso s’incentra sulla prova televisiva disciplinata dall’art. 35 comma 1.2 CGS; ritenuto che il caso di specie non rientra tra quelli previsti dal richiamato articolo del Codice di Giustizia Sportiva; respinte le contrarie eccezioni della ricorrente; per questi motivi delibera di non accogliere il ricorso e dispone l'incameramento della tassa, non versata e addebita.
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