COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 03/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 21.12.2015 a carico di: 1. SAGLIOCCO Andrea, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento all’art. 61, comma 6 NOIF per aver partecipato, nelle file della ASD Pol. Oratorio San Luigi, alla gara Pol. Oratorio San Luigi/Muggiano del 27.9.2015 (campionato di III Categoria), senza essere regolarmente tesserato per la ASD Pol. Oratorio San Luigi e quindi in posizione irregolare; 2. LEONE Gisueppe, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento all’art. 10, comma 2 CGS ed all’Art. 61, comma 5 NOIF, per avere sottoscritto la distinta della gara Pol. Oratorio San Luigi/Muggiano del 27.9.2015, nella quale era inserito il calciatore SAGLIOCCO Andrea in posizione irregolare; 3. ASD POL ORATORIO SAN LUIGI per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 03/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 21.12.2015 a carico di: 1. SAGLIOCCO Andrea, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento all'art. 61, comma 6 NOIF per aver partecipato, nelle file della ASD Pol. Oratorio San Luigi, alla gara Pol. Oratorio San Luigi/Muggiano del 27.9.2015 (campionato di III Categoria), senza essere regolarmente tesserato per la ASD Pol. Oratorio San Luigi e quindi in posizione irregolare; 2. LEONE Gisueppe, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento all'art. 10, comma 2 CGS ed all’Art. 61, comma 5 NOIF, per avere sottoscritto la distinta della gara Pol. Oratorio San Luigi/Muggiano del 27.9.2015, nella quale era inserito il calciatore SAGLIOCCO Andrea in posizione irregolare; 3. ASD POL ORATORIO SAN LUIGI per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, - rilevato che nessuno è comparso per il deferito Leone Giuseppe, nonostante regolare convocazione a mezzo telefax; - rilevato che il Rappresentante della Procura chiedeva di comminare le seguenti sanzioni: - a carico del calciatore SAGLIOCCO Andrea una giornata di squalifica; - a carico di LEONE Giuseppe, mesi uno di inibizione - a carico della società POL ORATORIO SAN LUIGI € 150,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (3° Categoria) stagione sportiva 2015/2016, - i deferiti SAGLIOCCO Andrea e ASD POL ORATORIO SAN LUIGI hanno chiesto di essere assolti e/o l’applicazione del minimo delle sanzioni, avendo commesso un mero errore nel tesseramento del calciatore; OSSERVA Il comportamento addebitato, come già indicato risulta provato documentalmente tanto da essere ammesso dalla società ASD POL ORATORIO SAN LUIGI. Alla luce della gravità dei fatti, si ritiene equo comminare le sanzioni per le violazioni di cui in epigrafe nei termini richiesti della procura federale per il calciatore SAGLIOCCO Andrea ed il dirigente accompagnatore, LEONE Giuseppe e per la società ASD POL ORATORIO SAN LUIGI la sanzione dell’ammenda deve tenere in considerazione la categoria di appartenenza. Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale, commina - al calciatore SAGLIOCCO Andrea una giornata di squalifica; - al dirigente LEONE Giuseppe, mesi uno di inibizione - alla società POL ORATORIO SAN LUIGI € 150,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (3° Categoria Milano gir. A) stagione sportiva 2015/2016, Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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