COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società ASD CAS.MO. camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 21.02.2016 tra ASD Cas.Mo. / Lavena Tresiana C.U. n. 28 della Delegazione di Varese datato 25.02.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società ASD CAS.MO. camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 21.02.2016 tra ASD Cas.Mo. / Lavena Tresiana C.U. n. 28 della Delegazione di Varese datato 25.02.2016. La Società ASD CAS.MO. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato l'ammenda di € 150,00, l'inibizione del sig. SONNO Fabio fino al 25 aprile 2016 e la squalifica fino al 25 maggio 2016 del sig. Orazio INCARDONA. Riferisce quale motivo di ricorso che alcun comportamento irriguardoso ed offensivo è stato posto in essere dai propri tesserati e che l'ammenda comminata non sarebbe congrua rispetto ai fatti accaduti. La Corte Sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito l'arbitro a chiarimento e visto il supplemento di rapporto, rileva che il direttore di gara ha confermato senza dubbio alcuno il riconoscimento del sig. INCARDONA Orazio, presente in tribuna durante la gara nonché che lo stesso abbia proferito nei suoi confronti le frasi ingiuriose e minacciose. Allo stesso modo il direttore di gara ha confermato il comportamento tenuto dal dirigente sig. SONNO Fabio. La Corte valutato quanto riportato dal direttore di gara nel referto arbitrale, ritenuto di confermare l'accadimento dei fatti ritiene tuttavia di dover seppur lievemente mitigare le sanzioni dal Giudice Sportivo, in quanto eccessivamente afflittive. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso presentato RIDUCE la sanzione a carico di SONNO Fabio fino 25 marzo 2016; la sanzione a carico di INCARDONA Orazio fino al 30 marzo 2016 nonché l'ammenda di € 75,00. Dispone l'accredito della tassa se versata.
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