COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società VIRTUS BERGAMO 1909 camp. Allievi Reg. Gir. C Gara del 21.02.2016 tra Basiano Masate Sporting / Virtus Bergamo 1909 C.U. n. 46 del CRL datato 25.02.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società VIRTUS BERGAMO 1909 camp. Allievi Reg. Gir. C Gara del 21.02.2016 tra Basiano Masate Sporting / Virtus Bergamo 1909 C.U. n. 46 del CRL datato 25.02.2016. La Società VIRTUS BERGAMO 1909 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il giocatore Lorenzo ATTUATI per tre gare, per fallo di reazione, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva. La Corte Sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva che la sanzione comminata risulta congrua rispetto a quanto emerge dal referto di gara e pertanto la sanzione comminata deve essere confermata. Tanto premesso RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della tassa
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