COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società BUSCATE camp. Juniores Prov. Gir. M Gara del 20.02.2016 tra Buscate / Ticinia Robecchetto C.U. n. 34 della Delegazione di Legnano datato 25.02.2016.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°49 del 10/03/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo della società BUSCATE camp. Juniores Prov. Gir. M
Gara del 20.02.2016 tra Buscate / Ticinia Robecchetto
C.U. n. 34 della Delegazione di Legnano datato 25.02.2016.
La Società ACD BUSCATE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il tecnico sig. MASCAZZINI Marco fino al 13 aprile 2016, PIOVANI Maurizio fino al 9 marzo 2016 e MISSERI Matteo Filippo per due gare, lamentando che le sanzioni sarebbero ececssive rispetto agli accadimenti.
La Corte Sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva quanto segue : dal referto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge unicamente che il sig. MASCAZZINI ha tenuto un comportamento offensivo ed ingiurioso nei confronti del direttore di gara, mentre nulla risulta a carico del dirigente responsabile sig. PIOVANI Marco.
Quanto alla squalifica comminata al giocatore MISSERI Matteo Filippo , il ricorso è inammissibile in quanto non sono impugnabili le sanzioni uguali e/o inferiori alle due giornate.
Preso atto del comportanento aggressivo posto in essere unicamente dal sig. MASCAZZINI, la Corte, in parziale accoglimento del reclamo
ANNULLA
la squalifica a carico del sig. PIOVANI Maurizio, dichiara INAMMISSIBILE il reclamo limitatamnete alla squalifica di due giornate a carico del sig. MISSERI Matteo Filippo, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett) a del CGS e conferma il resto.
Dispone l'accredito della tassa del reclamo.
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