COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTSAL 100 TORRI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA S.C. AMATRICE/FUTSAL 100 TORRI DEL 5.2.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 64 del 10.2.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTSAL 100 TORRI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA S.C. AMATRICE/FUTSAL 100 TORRI DEL 5.2.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 64 del 10.2.2016) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 75,00, “Per essere venuta la propria tifoseria a vie di fatto con la tifoseria avversaria al termine della gara”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Futsal 100 Torri, negando che nell’occasione i propri sostenitori - in realtà tre tesserati, un accompagnatore, un ragazzo ed una ragazza - siano venuti a vie di fatto con la tifoseria locale. Ammetteva la reclamante che un proprio tesserato, a fine gara, rispose alle provocazioni di due calciatori dell’Amatrice che si erano portati sotto la tribuna, sputando “verso il basso”, cui fece seguito “una reazione del tutto sconsiderata” da parte dei calciatori e dei sostenitori locali, i quali si scagliarono contro il ridetto tesserato e gli altri ragazzi colpendoli con spinte e pugni. Solo l’intervento degli altri calciatori prima e dei Carabinieri poi consentì il ritorno alla normalità. La medesima reclamante lamentava, altresì, l’eccessiva entità della sanzione applicata dal Giudice sportivo, rispetto a precedenti provvedimenti con cui erano state punite fattispecie similari. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminatigli atti ufficiali di gara; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuto che i comportamenti tenuti dai sostenitori delle due squadre non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza, la cui gravità comporta l’applicazione dell’art. 14 del Cgs che, come noto, disciplina la responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori; ritenuto pertanto di doversi allineare alle valutazioni del primo Giudice, che appaiono non suscettibili di modifica nel senso auspicato dalla reclamante, anche per quanto attiene l’entità della sanzione pecuniaria, al di sotto del minimo edittale, determinata, all’evidenza, previa applicazione delle invocate attenuanti; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal 100 Torri e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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