COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CAGLIESE CALCIO/GABICCE GRADARA DEL 31.1.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 119 del 3.2.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CAGLIESE CALCIO/GABICCE GRADARA DEL 31.1.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 119 del 3.2.2016) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava le seguenti sanzioni: ammenda di € 1.500,00 e sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a carico della reclamante; inibizione fino al 30 giugno 2016 al dirigente MERENDONI Giordano, asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento dallo stesso osservato, dopo la sospensione definitiva della gara, nei confronti dell’arbitro; squalifica per due gare effettive applicata al calciatore PIERETTI Davide. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Cagliese Calcio chiedendo: a) l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara, con conseguente ripetizione della stessa; b) l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione dell’ammenda, ritenuta sproporzionata rispetto alla categoria di appartenenza della società; c) l’annullamento dell’inibizione applicata al proprio dirigente, in quanto lo stesso cercò solo di fermare l’arbitro per farlo tornare sulla sua decisione e riprendere la gara; d) l’annullamento della squalifica inflitta al proprio capitano Pieretti Davide. A dire della reclamante, il comportamento di alcuni propri sostenitori, invero in numero assai limitato, posizionati dietro le panchine, fu determinato dalle provocazioni di un calciatore della squadra avversaria, il quale, dopo avere realizzato la rete del vantaggio, si rivolse al portiere, alla panchina ed agli stessi sostenitori locali, sbeffeggiandoli; fu un dirigente del Gabicce Gradara a mostrare all’arbitro un oggetto che, a suo dire, era arrivato in campo e quest’ultimo, allora, decise di sospendere definitivamente l’incontro, mantenendo tale decisione anche dopo la richiesta dei due capitani di riprendere la gara. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ascoltata la reclamante; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; preliminarmente osserva la Corte che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di due ulteriori tasse reclamo; rilevata l’inammissibilità del gravame avverso la squalifica applicata al calciatore Pieretti Davide ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Cgs, in quanto per due gare e, quindi, inferiore al minimo impugnabile; rilevato che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. e della regola 5 delle Regole del calcio, rientrava pienamente nei poteri dell’arbitro la decisione di non far proseguire la gara, essendosi verificate interferenze da eventi esterni e quindi le condizioni richieste dalle norme regolamentari per la sua sospensione; ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro al 25° del secondo tempo, sul risultato di 0 a 1, appare pienamente giustificata dalla ritenuta sussistente situazione di pericolo per l’incolumità propria, dei calciatori e dirigenti ospiti, creatasi a seguito del comportamento dei sostenitori locali, i quali impedirono il regolare svolgimento della gara; ritenuto di dover determinare le sanzioni applicabili tenuto conto, quanto alla pena pecuniaria, della categoria di appartenenza della società; ritenuto che il comportamento del dirigente Merendoni debba essere ricondotto nell’ambito di una reiterata smodata protesta, priva tuttavia di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto; P.Q.M. la Corte sportiva d’appello ritiene di dover separare il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Cagliese Calcio in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: dichiara inammissibile il gravame avverso la squalifica del calciatore PIERETTI Davide in quanto non impugnabile ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Cgs, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; accoglie il gravame avverso l’inibizione applicata al dirigente MERENDONI Giordano riducendola, per l’effetto, al 31 marzo 2016, disponendo altresì restituirsi la relativa tassa; in ordine alla sanzione sportiva della perdita della gara ed alla pena pecuniaria, accoglie parzialmente il gravame riducendo l’ammenda ad € 1.000,00 (mille/00), confermando nel resto, disponendo altresì restituirsi la relativa tassa.
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