COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTE S. MARTINO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTE S. MARTINO/SAN MARCO PETRIOLO DEL 30.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 45 del 3.2.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTE S. MARTINO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTE S. MARTINO/SAN MARCO PETRIOLO DEL 30.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 45 del 3.2.2016) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava le seguenti sanzioni: ammenda di € 300,00 e sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a carico della reclamante; squalifica fino al 31 dicembre 2016 al calciatore POCHINI Francesco e squalifica fino al 30 gennaio 2021 al calciatore D’Ambrogio Jonathan, entrambi asseritamente tesserati per la reclamante, per i comportamenti dagli stessi osservati, nel corso della gara e dopo la sospensione definitiva della stessa, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Monte S. Martino chiedendo l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione dell’ammenda, la riduzione delle squalifiche applicate ai propri calciatori, siccome, comunque, eccessive. A dire della reclamante: il gesto del calciatore Pochini fu involontario ed il contatto con l’arbitro del tutto fortuito; la sanzione applicata al calciatore D’Ambrogio sarebbe eccessiva, anche alla luce delle sanzioni applicate in casi analoghi; i propri dirigenti avrebbero osservato un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell’arbitro e quindi sarebbe ingiustificata e, comunque, eccessiva l’ammenda applicata alla società. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito: di avere deciso di sospendere definitivamente l’incontro al 17° minuto del secondo tempo a seguito del colpo subito dal calciatore del Monte San Martino, D’Ambrogio Jonathan, il quale lo attinse con un pugno al volto, provocandogli forte dolore; questi, alla vista del secondo giallo nei suoi confronti, lo minacciò; mostratogli il rosso, gli si scagliò contro e, pur trattenuto da alcuni suoi compagni di squadra, lo colpì come detto, strattonandogli altresì il viso e provocandogli dei graffi; allorché stava davanti agli spogliatoi, in attesa dell’apertura della porta, lo stesso calciatore D’Ambrogio Jonathan, riprese a minacciarlo e, afferrata una piccola panca, gliela lanciò contro finendo a due o tre metri da lui, senza colpirlo anche per l’intervento di alcuni suoi compagni di squadra che l’avevano trattenuto al momento del lancio; che, in precedenza, al decimo minuto dello stesso secondo tempo, il calciatore della squadra locale, Pochini Francesco, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento lo insultò e lo colpì con un calcio al malleolo, provocandogli forte dolore; i sostenitori locali lo insultarono di continuo, in occasione di ogni decisione sfavorevole alla loro squadra; al momento in cui andò a riprendere l’autovettura, accompagnato dai Carabinieri, un sostenitore locale lo seguì insultandolo; che nessun dirigente della squadra locale intervenne nelle varie occasioni; anche la borsa del ghiaccio gli fu data dalla squadra ospite. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ascoltato l’arbitro; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; preliminarmente osserva la Corte che, essendosi in presenza di quattro distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di tre ulteriori tasse reclamo; rilevato che, ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. e della regola 5 delle Regole del calcio, rientrava pienamente nei poteri dell’arbitro la decisione di non far proseguire la gara, essendosi verificate le condizioni richieste dalle norme regolamentari per la sua sospensione; ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata, stante la sua impossibilità di portarlo a termine a seguito dell’aggressione fisica subita da parte di un tesserato dell’odierna reclamante, il quale impedì pertanto il regolare svolgimento della gara; rilevato che, a norma dell’art. 4, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva l’A.S.D. Monte San Martino risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati, la cui gravità motiva ampiamente la severità delle sanzioni inflitte che pertanto devono essere confermate; ritenuto che colpire il direttore di gara costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto lesivo di un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento Sportivo; ritenuta altresì provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori e che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e che, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti irriguardosi ed offensivi; P.Q.M. la Corte sportiva d’appello ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Monte S. Martino in quattro distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: respinge il gravame avverso la sanzione sportiva della perdita della gara applicata alla reclamante, disponendo incamerarsi la relativa tassa; respinge il gravame avverso l’ammenda applicata alla reclamante, disponendo incamerarsi la relativa tassa; respinge il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore D’AMBROGIO Jonathan, disponendo incamerarsi la relativa tassa; respinge il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore POCHINI Francesco, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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