COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.D.P. SANTA MARIA APPARENTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 APRILE 2016 INFLITTA ALL’ALLENATORE FORESI ANDREA SEGUITO GARA URBIS SALVIA/SANTA MARIA APPARENTE DEL 7.2.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 48 del 17.2.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.D.P. SANTA MARIA APPARENTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 APRILE 2016 INFLITTA ALL’ALLENATORE FORESI ANDREA SEGUITO GARA URBIS SALVIA/SANTA MARIA APPARENTE DEL 7.2.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 48 del 17.2.2016) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al tecnico FORESI Andrea, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 aprile 2016 “per aver esortato ed ordinato ai propri calciatori di abbandonare il terreno di giuoco in segno di protesta sull’operato dell’Arbitro”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.D.P. Santa Maria Apparente chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione della sanzione inflitta al proprio allenatore, in quanto questi avrebbe preso la decisione in contestazione a seguito del nervosismo in campo suscitato dall’atteggiamento irriguardoso e minaccioso assunto dell’arbitro nei suoi confronti e dei calciatori della sua squadra. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminatigli atti ufficiali di gara; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuta provata la responsabilità del tecnico Foresi in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma; ritenuto che la suddetta condotta è particolarmente riprovevole proprio perché tenuta da un soggetto che, per la sua personalità ed il ruolo rivestito, è tenuto sempre a mantenere i valori di correttezza e probità, anche come modello di comportamento per i calciatori da lui diretti; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.D.P. Santa Maria Apparente e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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