COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. OSIMO FIVE CALCIO A 5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CERRETO D’ESI C5 A.S.D./OSIMO FIVE CALCIO A 5 DEL 6.2.2016 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DI CALCIO A 5 GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 122 del 10.2.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. OSIMO FIVE CALCIO A 5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CERRETO D’ESI C5 A.S.D./OSIMO FIVE CALCIO A 5 DEL 6.2.2016 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DI CALCIO A 5 GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 122 del 10.2.2016) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 25° minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i tesserati delle due squadre ed invasione dei loro sostenitori. Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevato che l’incontro era stato sospeso dall’arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti e dai sostenitori delle due squadre, infliggeva ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6 e l’ammenda di € 300,00. Lo stesso Giudicante applicava al calciatore LAKRAKCHE Abdelkbir la squalifica per due gare effettive. Avverso tali provvedimenti, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Osimo Five Calcio a 5, indicando il comportamento di controparte quale causa esclusiva dell’occorso e chiedendo, pertanto, l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione sportiva della perdita della gara ed aggiudicazione della stessa a proprio favore; l’annullamento ovvero, in subordine la riduzione delle altre sanzioni impugnate. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni già esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato di avere sospeso definitivamente l’incontro dopo che in campo era scoppiata una rissa, con scambio di colpi, spintoni ed insulti, tra i calciatori delle due squadre, ai quali si unirono anche i sostenitori delle due squadre presenti, partecipando anch’essi alla rissa. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ascoltati l’arbitro e la reclamante; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; preliminarmente osserva la Corte che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; rilevata l’inammissibilità del gravame avverso la squalifica applicata al calciatore Lakrakche Abdelkbir ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Cgs, in quanto per due gare e, quindi, inferiore al minimo impugnabile; rilevato che dall’espletata istruttoria emerge con chiarezza che la gara venne sospesa perché il generale coinvolgimento delle due squadre in una rissa, impedì all’arbitro di proseguirla; ritenuto che con i provvedimenti adottati è stato sanzionato il comportamento dei componenti e dei sostenitori delle due squadre che si sono cimentati in reciproci atti di violenza, che per la loro intensità e persistenza, determinarono la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara; ritenuto che, ai fini che qui rilevano, non ha importanza l’attribuzione del momento genetico dei fatti, laddove la partecipazione allo scontro fu generalizzata e determinò appunto l’impossibilità di una prosecuzione del giuoco e che di tale comportamento sono responsabili entrambe le società e quindi bene ha fatto il Giudice sportivo ad infliggere ad entrambe la sanzione della perdita della gara, oltre alla pena pecuniaria; P.Q.M. la Corte sportiva d’appello ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Osimo Five Calcio a 5 in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: dichiara inammissibile il gravame avverso la squalifica del calciatore Lakrakche Abdelkbir in quanto inferiore al minimo e, quindi, non impugnabile ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Cgs, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; respinge il reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita della gara e dell’ammenda, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa.
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