COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. BRINI LEONARDO, FORANI GIULIANO, SAGRIPANTI LUIGINO E DELLE SOCIETÀ A.S.D. SANTA MARIA APPARENTE E A.S.D. CORVA CALCIO 2008 (a seguito dell’eseguito stralcio per RENZI Michele, COGNINI Gianfranco e Morlacco Giuliano)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/03/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. BRINI LEONARDO, FORANI GIULIANO, SAGRIPANTI LUIGINO E DELLE SOCIETÀ A.S.D. SANTA MARIA APPARENTE E A.S.D. CORVA CALCIO 2008
(a seguito dell’eseguito stralcio per RENZI Michele, COGNINI Gianfranco e Morlacco Giuliano)
Il deferimento
Con provvedimento del 10 novembre 2015 la Procura federale ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
BRINI Leonardo, tesserato nella decorsa stagione sportiva con l’ASD Corva Calcio 2008 sino al 31.12.2014 e con l’ASD Santa Maria Apparente dall’1.1.2015 al 30.6.2015 per avere disputato nr. 18 gare ufficiali del Campionato Regionale di Seconda Categoria senza il prescritto certificato medico di idoneità sportiva agonistica, integrando così la violazione dei principi di lealtà, onestà e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del Cgs, nonché le disposizioni “Tutela medico sportiva di cui all’art. 43, comma 1, delle NOIF;
FORANI Giuliano, tesserato nella decorsa stagione sportiva con l’ASD Santa Maria Apparente come Vicepresidente, perché nella qualità di Dirigente accompagnatore della medesima società, ha sottoscritto nr. 5 distinte di gare ufficiali, valevoli per il Campionato Regionale di Seconda Categoria alle quali ha preso parte il calciatore Brini Leonardo sprovvisto del previsto certificato medico attestante l’idoneità medico sportiva, integrando la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Cgs e dell’art. 61 delle NOIF, recante “adempimenti preliminari alla gara”;
SAGRIPANTI Luigino, tesserato nella decorsa stagione sportiva con l’ASD Corva Calcio 2008 in qualità di Dirigente, perché nella qualità di Dirigente accompagnatore della medesima società, ha sottoscritto nr. 6 distinte di gare ufficiali, valevoli per il Campionato Regionale di Seconda Categoria alle quali ha preso parte il calciatore Brini Leonardo sprovvisto del previsto certificato medico attestante l’idoneità medico sportiva, integrando la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Cgs e dell’art. 61 delle NOIF, recante “adempimenti preliminari alla gara”;
l’A.S.D. CORVA CALCIO 2008, alla quale appartenevano i deferiti Brini, Renzi, Sagripanti, Morlacco e Cognini al momento della commissione dei fatti sino al 31 dicembre 2014 e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, nonché la responsabilità di cui ai commi 4 e 5 della’rt. 43 delle NOIF recante “Tutela medico-sportiva”;
l’A.S.D. SANTA MARIA APPARENTE, alla quale appartenevano i deferiti Brini e Fiorini al momento della commissione dei fatti a far data dal 1 gennaio 2015 e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, nonché la responsabilità di cui ai commi 4 e 5 della’rt. 43 delle NOIF recante “Tutela medico-sportiva”.
Il patteggiamento
Alla riunione del 12 gennaio 2016 i deferiti in epigrafe - dei quali veniva stralciata la posizione - e la Procura federale hanno convenuto l’applicazione di sanzioni ex art 23 Cgs, con successiva trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, Cgs. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso a questo Tribunale in data 2 febbraio 2016, il suddetto accordo.
In proposito, il Tribunale, rilevata la correttezza e la congruità della sanzione indicata, ha adottato la seguente ordinanza:
“Il Tribunale federale territoriale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti in epigrafe hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; [Brini Leonardo, pena base mesi nove di squalifica, ridotta ex art. 23 Cgs a mesi sei; Forani Giuliano, pena base inibizione per mesi cinque, ridotta ai sensi dell’art. 23 Cgs a mesi tre e giorni dieci; Sagripanti Luigino, pena base mesi sei di inibizione, ridotta ex art. 23 Cgs a mesi quattro; A.S.D. Corva Calcio, pena base € 800,00 di ammenda, ridotta ex art. 23 Cgs ad € 540,00; A.S.D. Santa Maria Apparente, pena base € 350,00, ridotta ex art. 23 Cgs ad € 235,00];
considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 1, Cgs possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, Cgs, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore Generale dello Sport presso il Coni che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente;
considerato che il Procuratore Generale dello Sport presso il Coni, con nota del 22 gennaio 2016, ha espresso che “nulla si osserva”;
ritenuto che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
P.Q.M.
il Tribunale federale territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
squalifica per mesi sei al calciatore BRINI Leonardo;
inibizione per mesi tre e giorni dieci al dirigente FORANI Giuliano;
inibizione per mesi quattro al dirigente SAGRIPANTI Luigino;
ammenda di € 235,00 (duecentotrentacinque/00) all’A.S.D. SANTA MARIA APPARENTE;
ammenda di € 540,00 (cinquecentoquaranta/00) all’A.S.D. CORVA CALCIO 2008.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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