COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO U.S. APPIGNANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE COMPAGNUCCI LEONARDO SEGUITO GARA APPIGNANESE/VALDICHIENTI SAN GIUSTO DEL 13.2.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 127 del 17.2.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO U.S. APPIGNANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE COMPAGNUCCI LEONARDO SEGUITO GARA APPIGNANESE/VALDICHIENTI SAN GIUSTO DEL 13.2.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 127 del 17.2.2016) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore COMPAGNUCCI Leonardo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Appignanese chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, dopo essere stato ammonito, a suo giudizio ingiustamente, si allontanava alzando un braccio in segno di stizza e, quindi, per questo veniva espulso. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuto che la condotta osservata nell’occasione dal calciatore Compagnucci Leonardo debba essere inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; ritenuto, pertanto, di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Appignanese e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore COMPAGNUCCI Leonardo a due giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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