COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 Del 25 Febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. VOLTURINO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 71 (CALCIATORI E AMMENDA) (GARA SANBARTOLOMEANA – VOLTURINO DEL 7.02.2016 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 2^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 Del 25 Febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. VOLTURINO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 71 (CALCIATORI E AMMENDA) (GARA SANBARTOLOMEANA – VOLTURINO DEL 7.02.2016 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 2^ RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società ricorrente chiede la riduzione della squalifica dei calciatori Taddeo Luca, Campanelli Leonardo e Graziano Antonio e l’annullamento della ammenda inflitte dal G.S. in merito agli episodi che si sono verificati al termine della gara Sanbartolomeana – Volturino giocata il 7 febbraio 2016 sostenendo che la responsabilità di quanto accaduto va riconosciuta solo a carico dei tesserati e dei sostenitori locali e, quindi, della società Sanbartolomeana. La richiesta relativa alle squalifiche dei calciatori va dichiarata inammissibile perché ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. esse non sono impugnabili in nessuna sede in quanto contenute nel limite di due giornate ciascuno. La sanzione della ammenda, invece, può essere ridotta entro un limite comunque afflittivo in considerazione delle risultanze del supplemento di referto a firma del direttore di gara. Su tale punto la ricorrente si limita a dire che non esiste prova della invasione del terreno di gioco da parte dei tifosi del Volturino e che non vi era nessun interesse a farlo atteso l’esito favorevole della partita, ammettendo che al termine della gara ci sono stati gli episodi riportati nel comunicato ufficiale. La sanzione dell’ammenda viene riconosciuta, a prescindere da chi ha iniziato la rissa finale, per il semplice fatto di avervi partecipato con calciatori, dirigenti e sostenitori, o anche solo con calciatori. Nel caso in esame appare certo, come risulta dal supplemento sopra richiamato, che sono i calciatori avversari ed il pubblico locale entrato sul recinto di gioco a dare inizio alla rissa. Per tale motivo la responsabilità della società Volturino può essere mitigata con la conseguenza che la ammenda inflitta dal G.S. può subire una congrua riduzione. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello riduce la ammenda a carico della società A.S.D. Volturino ad euro 100,00 e dichiara inammissibile il ricorso avverso le squalifiche dei calciatori Taddeo Luca, Campanelli Leonardo e Graziano Antonio perché non ricorribili. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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