COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 Del 3 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2.1. SIGG.RI ASTORRI GIUSEPPE E ASTORRI BRUNO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 73 (SQUALIFICA CALCIATORE E INIBIZIONE DIRIGENTE) (GARA EMMEGROSS FUTSAL CB – SANTA CROCE DEL SANNIO DEL 13.02.2016 – CAMPIONATO CALCIO A 5 C1 – 5^ RITORNO

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 Del 3 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2.1. SIGG.RI ASTORRI GIUSEPPE E ASTORRI BRUNO - AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 73 (SQUALIFICA CALCIATORE E INIBIZIONE DIRIGENTE) (GARA EMMEGROSS FUTSAL CB - SANTA CROCE DEL SANNIO DEL 13.02.2016 – CAMPIONATO CALCIO A 5 C1 – 5^ RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso, sentiti i ricorrenti, che hanno chiesto espressamente l’audizione, e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Il G.S. squalificava l’Astorri Giuseppe, nella sua qualità di Presidente della società Emmegross Futsal CB, fino al 31 agosto 2016 e l’Astorri Bruno, nella sua qualità di calciatore della medesima società, fino al 18 gennaio 2019 per i comportamenti tenuti al termine della gara di Calcio a 5 disputata il 13 febbraio 2016 dalla Emmegross contro il Santa Croce del Sannio. Avverso tali squalifiche proponevano ricorso i tesserati suddetti, con l’assistenza di un difensore, cui davano regolare mandato e presso il cui studio eleggevano domicilio, presente all’audizione. Nel ricorso e nella odierna audizione i ricorrenti chiedono l’immediata revoca e/o annullamento del provvedimento del G.S., aggiungendo in sede di audizione, in subordine, la richiesta di riduzione delle squalifiche nonché la sospensione della sanzione. A sostegno della richiesta riportano i fatti in modo del tutto diverso dalle risultanze dei supplementi di rapporto a firma dei due arbitri incaricati di dirigere la gara, riconoscendo, per quanto riguarda l’Astorri Giuseppe, che al termine della gara dava uno “scappellotto” sulla testa dell’arbitro n. 2 e che, successivamente, sempre l’Astorri Giuseppe, in conseguenza dell’atteggiamento provocatorio e minaccioso tenuto dello stesso arbitro, in un momento di ira, per allontanarlo allungava la mano sul collo del medesimo per lasciarlo dopo pochi secondi. Viene rappresentato che l’Astorri Bruno non partecipava minimamente all’azione posta in essere dall’Astorri Giuseppe, ma che lo stesso si è limitato a richiamare la attenzione dell’Astorri Giuseppe per l’atteggiamento dell’arbitro n. 2 meglio sopra riportato, rientrando poi nello spogliatoio insieme agli altri compagni. In merito alle lesioni riportate dall’arbitro viene sottolineata la contraddittorietà tra quanto riportato negli atti e gli effetti da questi lamentati. In particolare circa la sostenuta spinta conseguente alla stretta con due mani sul collo che avrebbe fatto “battere ripetutamente con la parte posteriore della testa sullo stipite della porta dello spogliatoio” (vedi supplemento dell’arbitro 2) e “sbattere con il dorso contro la porta degli spogliatoi” (vedi supplemento dell’arbitro 1), nessuna lesione risulta diagnosticata nelle due visite mediche sostenute. Questa Corte Sportiva, alla luce di quanto sopra e delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, pur nella consapevolezza che il referto arbitrale ed i suoi supplementi hanno valore di prova privilegiata contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni della parte soccombente che si limita a negare l’accaduto, salvo che queste dichiarazioni, insieme alla ricostruzione degli eventi, fanno sorgere dubbi circa la corrispondenza alla realtà dei fatti riferiti dal direttore di gara, anche in considerazione dei precedenti riportati in ricorso che hanno interessato l’arbitro n. 2 e la società Emmegross Futsal CB, ritenendo indispensabile procedere ad approfonditi accertamenti, in considerazione dei seguenti elementi: a) gravità della sanzione irrogata al giovane calciatore Astorri Bruno; b) la discrasia circa la partecipazione o meno del suddetto alle fasi di gioco, elemento importante ai fini della sua individuazione in merito agli eventi (i ricorrenti sostengono che lo stesso in distinta con il n. 12 non ha preso parte ad azioni di gioco e, pertanto, non si era mai tolto la tuta di colore blu e, ciò, in contrasto con i supplementi di rapporto dove si evidenzia che il presunto aggressore indossava la maglia bianca di gioco recante il n. 12, infatti gli arbitri così individuano l’Astorri Bruno: l’arbitro 1 – con indosso ancora la maglia con cui prendeva parte al gioco; l’arbitro 2 – con indosso ancora la divisa bianca di gioco recante il numero 12); c) le dichiarazioni autoaccusatorie dell’Astorri Giuseppe circa il contatto con il direttore di gara; d) l’indicazione da parte dei direttori di gara e dei ricorrenti circa la presenza dei calciatori di entrambe le squadre al momento della presunta aggressione; e considerando che non è prevista l’audizione di testimoni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva e neppure il confronto tra i direttori di gara ed i ricorrenti (vedi art. 34, comma 5, del C.G.S.), MANDA alla Procura Federale, in applicazione del disposto dell’art. 34, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, di accertare, con assoluta urgenza, mediante l’audizione delle persone indicate nel ricorso e nei supplementi di rapporto e, eventualmente, degli altri calciatori e dirigenti di entrambe le squadre, e/o mediante altre modalità ritenute opportune, l’esatta dinamica dei fatti per individuare, con assoluta certezza, l’autore della presunta condotta violenta ricondotta a carico dell’Astorri Bruno. In riferimento alla richiesta di sospensione della sanzione inflitta dal G.S. avanzata da entrambi i ricorrenti, ricorrendone i presupposti di legge, a mente dell’art. 22, comma 12, del C.G.S., tenuto conto della gravità della sanzione, della giovane età del calciatore Astorri Bruno, delle conseguenze che, durante il tempo occorrente per l’invocata istruttoria, potrebbero innegabilmente riflettersi sul suo profilo psicologico, atteso il periculum in mora ed il fumus boni iuris, SOSPENDE la esecutività della squalifica inflitta dal G.S. al solo calciatore Astorri Bruno e rigetta la richiesta avanzata dall’Astorri Giuseppe. RISERVA la decisione sul ricorso proposto all’esito degli accertamenti richiesti alla Procura Federale. Manda alla segreteria per l’invio alla Procura Federale di copia del fascicolo contenente tutti gli atti relativi al caso in esame unitamente al presente provvedimento.
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