COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 Del 4 Marzo 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 5.1.1. RICORSO A.S.D. PESCHE – AVVERSO ESITO GARA PER PRESUNTA SOSTITUZIONE DI PERSONA) (Gara SESTOLESE CALCIO 2012 – PESCHE del 07/02/2016 – Campionato Regionale di 1^ Categoria Girone “A” – 2^ giornata del girone di ritorno

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 Del 4 Marzo 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 5.1.1. RICORSO A.S.D. PESCHE - AVVERSO ESITO GARA PER PRESUNTA SOSTITUZIONE DI PERSONA) (Gara SESTOLESE CALCIO 2012 – PESCHE del 07/02/2016 - Campionato Regionale di 1^ Categoria Girone “A” – 2^ giornata del girone di ritorno Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 dell’11/02/2016; rilevato preliminarmente che: la società PESCHE ha fatto pervenire il proprio reclamo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente; la società SESTOLESE CALCIO 2012 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni al reclamo di cui sopra secondo la normativa federale vigente; letto il reclamo, rileva che la società Pesche chiede che venga disposta la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe ai danni della società Sestolese Calcio 2012 con il punteggio di 3-0, per aver fatto partecipare il calciatore FELACO Giuseppe, squalificato, in luogo del calciatore FERRARA Antonio, iscritto in distinta con il numero 8. Al termine della gara la società reclamante invitava l’arbitro a procedere nuovamente all’identificazione del calciatore n. 8 Ferrara (sostituito), ma lo stesso risultava irreperibile; inoltre – sempre a detta della reclamante – la carta di identità utilizzata per il riconoscimento risultava palesemente contraffatta (foto sostituita); la stessa veniva di nuovo esaminata dall’arbitro che confermava che la foto corrispondeva al calciatore che si era allontanato. La reclamante afferma quindi di aver accertato come alla gara in epigrafe abbia in realtà partecipato il calciatore Felaco Giuseppe (che non aveva titolo a parteciparvi perché squalificato con CU n. 69 del 04/02/2016). Per tutti questi motivi la reclamante richiede che venga accertata in sede di giudizio l’identità del calciatore che ha partecipato alla gara con il n. 8; lette le controdeduzioni, rileva che la società Sestolese Calcio 2012 chiede che venga rigettato il reclamo della società Pesche, affermando che l’arbitro ha provveduto al riconoscimento dei calciatori, li ha ammessi sul terreno di gioco e non ha ravvisato alcuna incongruenza nei documenti; la Sestolese Calcio 2012, inoltre, contesta anche la circostanza della mancata identificazione a fine gara del calciatore n. 8, nonostante la presenza di ben tre Carabinieri sul posto. Infine la società contesta il fatto che il Giudice Sportivo Territoriale venga investito del compito di procedere al riconoscimento dei calciatori, affermando che tale incombenza spetti alla Procura Federale che può esperire le dovute indagini; osserva questo GST. Dal referto arbitrale non emerge alcun riferimento in ordine sia al riconoscimento pre-gara che alla richiesta di nuova identificazione a fine gara. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha affermato di aver effettuato il riconoscimento pre-gara con la dovuta attenzione, senza rilevare alcuna incongruenza; inoltre, in merito alla circostanza della nuova identificazione a fine gara, afferma che in un primo tempo gli era stato richiesto dalla società Pesche, ma che subito dopo un dirigente della medesima società gli aveva chiaramente detto di non procedere al riconoscimento. Per arrivare a dirimere la questione, questo GST ha deciso di convocare i due calciatori coinvolti, essendo questa convocazione pienamente nelle proprie facoltà di giudizio (cfr. artt. 17, comma 7 e 29, comma 3 CGS). La prima convocazione è stata regolarmente fissata per martedì 16/02/2016 alle ore 17.30, ma alla stessa non si sono presentati i due calciatori, adducendo motivi di lavoro; di concerto con i due calciatori, una seconda convocazione è stata fissata per martedì 01/03/2016 alle ore 18.30, avvisando la società Sestolese Calcio 2012 che un’eventuale seconda assenza sarebbe stata considerata come ammissione di colpa. I due calciatori si sono regolarmente presentati, sono stati riconosciuti con validi documenti di riconoscimento; alla richiesta, però, della carta di identità utilizzata per il riconoscimento pregara, il calciatore Ferrara ha affermato che la stessa è andata distrutta in lavatrice. Agli stessi calciatori sono state fatte alcune domande inerenti l’incontro e quindi sono stati congedati. L’arbitro dell’incontro, convocato anch’esso, su precisa richiesta, ha affermato di non ricordare con assoluta certezza quale dei due calciatori presenti abbia effettivamente partecipato alla gara, stante anche il lasso di tempo trascorso dalla data di disputa della gara. Per tutti questi motivi, non essendo emerso con assoluta certezza che il calciatore FELACO Giuseppe abbia preso parte alla gara D E C I D E 1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Pesche; 2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe terminata con il risultato: SESTOLESE CALCIO 2012 – PESCHE 3 – 1; 3. di comminare alla società Sestolese Calcio 2012 un’ammenda di Euro 100 (ex art. 17, comma 7 CGS) per non aver presentato il documento di riconoscimento richiesto. 4. La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società Pesche.
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