COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 79 Del 10 Marzo 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 5.2.1. RICORSO A.S.D. DONKEYS AGNONE – AVVERSO ESITO GARA PER PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORE) (GARA AURORA PIZZONE – DONKEYS AGNONE DEL 14/02/2016 – CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA GIRONE “A” – 3^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 79 Del 10 Marzo 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 5.2.1. RICORSO A.S.D. DONKEYS AGNONE - AVVERSO ESITO GARA PER PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORE) (GARA AURORA PIZZONE – DONKEYS AGNONE DEL 14/02/2016 - CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA GIRONE “A” – 3^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO) Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che: la società DONKEYS AGNONE ha fatto pervenire il proprio reclamo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente; la società AURORA PIZZONE ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni al reclamo di cui sopra secondo la normativa federale vigente; letto il reclamo, rileva che la società Donkeys Agnone chiede che venga disposta la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe ai danni della società Aurora Pizzone con il punteggio di 3-0, per aver fatto partecipare il calciatore VICCIONE Davide che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato. Il Viccione era stato squalificato per una gara effettiva con CU n. 52 del 24/12/2015 (comminata in ordine alla gara San Pietro Avellana – Aurora Pizzone, valida per la 12^ giornata del girone di andata), squalifica che, a detta della reclamante, non era mai stata scontata prima della disputa della gara in epigrafe, valida per la 3^ giornata del girone di ritorno; lette le controdeduzioni, rileva che la società Aurora Pizzone chiede che il reclamo venga rigettato, avendo il calciatore Viccione Davide scontato la giornata di squalifica nella gara Carpinone Calcio – Aurora Pizzone, valida per la 14^ giornata del girone di andata, considerando che la gara Aurora Pizzone – Fortitudo Cerri (valida per la 13^ giornata del girone di andata) fosse stata dichiarata sub-judice, in attesa cioè di una decisione del GST; osserva questo GST. In occasione della gara San Pietro Avellana – Aurora Pizzone (12^ di andata – 20/12/2015) il calciatore VICCIONE Davide veniva espulso per somma di ammonizioni e quindi squalificato per una gara effettiva con CU n. 52 del 24/12/2015. Nella gara successiva Aurora Pizzone – Fortitudo Cerri (13^ di andata – 10/01/2016) il calciatore non veniva iscritto in distinta; la società Aurora Pizzone, però, presentava preannuncio di reclamo in ordine alla regolarità della gara e pertanto la stessa non veniva omologata. Anche nella gara successiva Carpinone Calcio – Aurora Pizzone (14^ di andata – 17/01/2016) il calciatore Viccione non veniva iscritto in distinta. Il calciatore Viccione Davide prendeva parte quindi alle successive gare Aurora Pizzone – Sestolese Calcio 2012 (15^ di andata – 24/01/2016) e Aurora Pizzone – US Fornelli (1^ di ritorno – 31/01/2016). Sul CU n. 70 del CR Molise veniva pubblicata la decisione di questo GST di far ripetere la gara Aurora Pizzone – Fortitudo Cerri (13^ di andata). Quindi venivano disputate Carovilli – Aurora Pizzone (2^ di ritorno – 07/02/2016) ed Aurora Pizzone – Donkeys Agnone (3^ di ritorno – 14/02/2016) che venivano entrambe disputate dal Viccione. La questione in esame è regolata dal comma 4 dell’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva che testualmente recita: “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3 – 0 o 6 – 0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.”. Nel caso in esame la gara in cui il Viccione avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica è Aurora Pizzone – Fortitudo Cerri che, a seguito del preannuncio di reclamo, non veniva omologata e, di conseguenza, non conseguiva un risultato valido ai fini della classifica. A questo punto il Viccione avrebbe potuto prendere parte in posizione regolare alle successive gare fino alla pronuncia del GST in merito alla gara Aurora Pizzone – Fortitudo Cerri e quindi fino alla gara Aurora Pizzone – US Fornelli. DEL 10 MARZO 2016 Pagina 2656 Con la decisione di far rigiocare la gara, il Viccione avrebbe dovuto scontare la gara di squalifica (fino a quel punto non scontata) nella gara Carovilli – Aurora Pizzone (2^ di ritorno). Avendola giocato, appare evidente che continuava ad essere in posizione irregolare anche nella gara Aurora Pizzone – Donkeys Agnone. Nel caso ipotetico che la gara Aurora Pizzone – Fortitudo Cerri fosse stata aggiudicata ad una delle due squadre con il punteggio di 3-0 ai sensi dell’art. 17 CGS, il Viccione avrebbe scontato la squalifica già nella gara contro la Fortitudo Cerri e quindi sarebbe stato in posizione regolare per tutte le gare successive. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Donkeys Agnone; 2. di infliggere alla società Aurora Pizzone la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per aver schierato il calciatore VICCIONE Davide che non aveva titolo a parteciparvi perché squalificato; 3. di comminare alla società Aurora Pizzone un’ammenda di Euro 100; 4. di squalificare il calciatore VICCIONE Davide per un’ulteriore gara effettiva. Nulla per la tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it