COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 03/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto in proprio dal Signor FERRERO Alessandro, allenatore della A.S.D. VARALLO E POMBIA, avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 50 dell’11/02/16 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in riferimento alla gara CITTA’ DI BAVENO 1908 – VARALLO E POMBIA disputata il 7/02/16 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 03/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto in proprio dal Signor FERRERO Alessandro, allenatore della A.S.D. VARALLO E POMBIA, avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 50 dell’11/02/16 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in riferimento alla gara CITTA’ DI BAVENO 1908 – VARALLO E POMBIA disputata il 7/02/16 nell’ambito del Campionato di Eccellenza - Girone A Con rituale e tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata del 17/02/16 e redatto dall’Avv. Pietro FERRARIO per procura ad litem rilasciata in data 17/02/16, il Signor FERRERO Alessandro ricorre contro le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, contenute nel C.U. n° 50 dell’11/02/16 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, per i fatti accaduti durante lo svolgimento della gara CITTA’ DI BAVENO 1908 – VARALLO E POMBIA disputata il 7/02/16 nell’ambito del Girone A del Campionato di Eccellenza. Il ricorrente lamenta l’eccessiva durata della squalifica inflittagli, fino all’11/04/2016, ritenendo che la stessa sia frutto di una errata ricostruzione dei fatti o, quanto meno, riportata dal Direttore di gara in maniera esagerata, con eccessiva enfatizzazione dell’accaduto. L’arbitro riferisce che, a fine gara, l’allenatore FERRERO Alessandro gli si avvicinava urlando e agitando le braccia e lo offendeva ripetutamente. Rivolgendosi, successivamente, al primo assistente, gli poggiava le mani sul petto e gli dava una lieve spinta non violenta senza provocargli alcuna conseguenza. Le due versioni non sono assolutamente in contrasto, tuttavia, questo Organo giudicante ritiene eccessiva l’entità della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo a fronte di fatti che si sono mantenuti nell’ambito di un contrasto verbale, anche se vibrante e dai toni ineducati, non reputando la leggera spinta operata sul petto dell’assistente idonea a configurare un atto di violenza fisica. Avendo il ricorrente avanzato espressa richiesta di essere ascoltato, la Corte aveva provveduto, mediante comunicazione inviata il 20/02/16 a mezzo posta certificata, a convocarlo unitamente al difensore invitandoli a presenziare all’udienza del 26/02/16 alle ore 15,00. A tale udienza, però, nessuno compariva e, dopo una vana attesa protrattasi per oltre trenta minuti, la Corte, ritenendo ininfluente il suddetto adempimento, stante la completezza ed esaustività degli argomenti esposti nel reclamo dal difensore, tratteneva lo stesso la decisione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto il reclamo meritevole di accoglimento, limitatamente alla quantificazione della misura della sanzione inflitta, in considerazione della entità della condotta, che si è mantenuta nell’ambito delle esternazioni verbali sia pur riprovevoli, senza trascendere in atteggiamenti di natura violenta, DELIBERA di ridurre il periodo della squalifica inflitta all’allenatore FERRERO Alessandro, fissandone il termine all’11/03/2016. Dispone, inoltre, la restituzione al ricorrente della tassa di Euro 65,00 che è stata correttamente versata a mezzo bonifico bancario in data 17/02/16 al momento della proposizione del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it