COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 03/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti di GANO Simona, dirigente tesserata quale addetta marketing e comunicazioni per la società A.S.D. CENISIA, AGNINO Edoardo calciatore tesserato per la società U.S.D. SPORTING CENISIA, RIMINELLA Massimo, dirigente tesserato per la società U.S.D. LG TRINO, RIMINELLA Giovanni, calciatore tesserato per la società U.S.D. LG TRINO e delle Società A.S.D. CENISIA, U.S.D. SPORTING CENISIA e U.S.D. LG TRINO per rispondere la prima della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 e 15 C.G.S. in relazione art. 30 Statuto FIGC, i restanti tre della violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 C.G.S., le Società CENISIA, SPORTING CENISIA e LG TRINO per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 24.11.2015

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 03/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti di GANO Simona, dirigente tesserata quale addetta marketing e comunicazioni per la società A.S.D. CENISIA, AGNINO Edoardo calciatore tesserato per la società U.S.D. SPORTING CENISIA, RIMINELLA Massimo, dirigente tesserato per la società U.S.D. LG TRINO, RIMINELLA Giovanni, calciatore tesserato per la società U.S.D. LG TRINO e delle Società A.S.D. CENISIA, U.S.D. SPORTING CENISIA e U.S.D. LG TRINO per rispondere la prima della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 e 15 C.G.S. in relazione art. 30 Statuto FIGC, i restanti tre della violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 C.G.S., le Società CENISIA, SPORTING CENISIA e LG TRINO per rispondere della violazione di cui all'art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 24.11.2015 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale la sig.ra GANO Simona, in qualità di tesserata quale addetta marketing e comunicazioni per la A.S.D. CENISIA, per avere, in data 16.1.2015, sporto querela nei confronti dei tesserati per la società U.S.D. LG TRINO Massimo RIMINELLA e Giovanni RIMINELLA, senza aver richiesto ed ottenuto il necessario nulla osta da parte del Consiglio Federale; il sig. Edoardo AGNINO per avere pronunciato sugli spalti, durante la gara LG TRINO – SPORTING CENISIA, disputata il 15.12.2014, frasi offensive e minacciose all'indirizzo degli spettatori locali, suscitando, per tale reiterato comportamento, la reazione del tesserato della LG TRINO Massimo RIMINELLA, che si avventava contro di lui, senza passare a vie di fatto, per l'immediato intervento di uno steward che lo tratteneva e del calciatore Giovanni RIMINELLA che lo colpiva da tergo con un violento pugno; il sig. Massimo RIMINELLA per avere reagito sugli spalti, al termine della gara sopra indicata, alle reiterate frasi offensive e provocatorie pronunciate dal giovane calciatore, tesserato per la SPORTING CENISIA, Edoardo AGNINO, avventandosi contro quest'ultimo, senza riuscire a scontrarsi fisicamente e passare a vie di fatto con lo stesso, per il tempestivo intervento di uno steward di servizio di sicurezza che lo tratteneva; il sig. Giovanni RIMINELLA per avere, al termine della gara sopra indicata, sugli spalti, sferrato da tergo un violento pugno al giovane calciatore Edoardo AGNINO, colpendolo al collo provocandogli “distrazione traumatica del rachide cervicale, contusioni multiple” giudicate guaribili in 10 giorni in data 16.12.2014 dai Sanitari del P.S. Dell'Azienda Ospedaliera della Salute e della Scienza di Torino. Le società CENISIA, SPORTING CENISIA LG TRINO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva negli illeciti addebitati ai propri rispettivi tesserati. Il procedimento trae origine da un esposto, inviato alla Procura Federale a mezzo e mail in data 11.3.2015 dal dirigente della società LG TRINO sig. Antonio FERRAROTTI in cui si denunciava la violazione della clausola compromissoria da parte della sig.ra GANO Simona, la quale in qualità di madre del minorenne Edoardo AGNINO, aveva sporto querela contro tesserati del TRINO per fatti avvenuti sugli spalti al termine della gara LG TRINO – SPORTING CENISIA del 15.12.2014. Nel corso delle accurate indagini, in cui si accertava, tra l'altro che la sig.ra GANO era all'epoca dei fatti tesserata per la A.S.D. CENISIA, venivano interrogate persone e veniva acquisita documentazione utile alla ricostruzione non solo del fatto segnalato nell'esposto alla Procura Federale, ma anche di quanto accaduto nella circostanza oggetto di querela. Nella seduta del 29.1.2016, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale, la sig.ra GANO, il sig. AGNINO ed il sig. Luigi RICETTI in qualità di Presidente della SPORTING CENISIA, incolpati e società assistiti e difesi dall'avv. Luca ZANUSSI, presente anche quale difensore della A.S.D. CENISIA. E' altresì comparso il Presidente della LG TRINO sig. Giuseppe BUFFA. Restavano assenti i sig.ri Massimo e Giovanni RIMINELLA. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S e veniva formalizzato un accordo tra tutti i presenti ed il rappresentante della Procura Federale per l'applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi 8 ed ammenda per € 800,00 a carico della sig.ra GANO, squalifica per una giornata a carico del sig. AGNINO, ammenda per € 135,00 a carico della SPORTING CENISIA, ammenda per € 75,00 a carico della CENISIA, ammenda per € 400,00 a carico della LG TRINO. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva altresì l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi due di inibizione a carico del sig. Massimo RIMINELLA, mesi 4 di squalifica a carico del sig. Giovanni RIMINELLA. Preso atto dell'accordo tra le parti che veniva acquisito agli atti, il Tribunale riservava la decisione al decorso del termine indicato dall'art. 23 CGS, in attesa delle eventuali osservazioni del Procuratore generale dello Sport presso il CONI al quale la Procura Federale avrebbe trasmesso l'accordo stesso. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto riguarda le posizioni per cui è intervenuto l'accordo tra le parti, il termine indicato dall'art. 23 CGS per la formulazione di eventuali osservazioni da parte del Procuratore generale dello Sport presso il CONI è decorso e nulla è pervenuto a codesto Tribunale Federale Territoriale. La sanzione, ridotta per la scelta della procedura speciale, appare conforme a quanto previsto nelle norme violate e congrua alla gravità dei fatti descritti nell’atto di deferimento e, pertanto, va omologata. Per quanto riguarda i sig.ri RIMINELLA, va innanzi tutto premesso che la vicenda viene trattata in questa sede disciplinare in quanto di essa non v'è alcuna menzione nel referto arbitrale relativo alla gara del 15.12.2014. La notizia dell'increscioso episodio accaduto sugli spalti a partita conclusa è pervenuta agli Organi della Giustizia Sportiva attraverso l'esposto presentato alla Procura Federale dalla società LG TRINO, nei confronti della firmataria della querela, tesserata F.G.C.I., seppure per Società diversa da quella in cui militava il figlio minorenne che ha preso parte ai fatti. Ora, fermo restando che, eventuali responsabilità penali e civili saranno oggetto di valutazione nelle competenti sedi giurisdizionali, ai fini disciplinari, il tenore della querela, il certificato medico e le deposizioni assunte in sede di indagine rendono evidente la responsabilità dei tesserati deferiti. Infatti, anche a voler ammettere un atteggiamento provocatorio da parte dell'AGNINO, l'aver messo in atto un parapiglia sedato solamente dall'intervento dei preposti alla sicurezza appare condotta sicuramente censurabile in sede disciplinare, specialmente se l'aggressione è rivolta contro giovane minorenne che, nella circostanza, era vistosamente limitato nei propri movimenti. L'entità delle sanzioni richieste dal Procuratore Federale appare congrua alla gravità dei fatti e pertanto merita conferma. P. Q. M. Il Tribunale Federale, − Visto l'accordo intercorso tra le parti, applica alla sig.ra GANO Simona le sanzioni dell'inibizione per mesi otto e dell'ammenda per € 800,00 (ottocento/00), al sig AGNINO Edoardo la sanzione della squalifica per una gara, alla società U.S.D. SPORTING CENISIA la sanzione dell'ammenda per € 135,00 (centotrentacinque/00), alla società A.S.D. CENISIA la sanzione dell'ammenda per € 75,00 (settantacinque/00), alla società U.S.D. LG TRINO la sanzione dell'ammenda per € 400,00 (quattrocento/00); − dichiara i sig.ri Massimo e Giovanni RIMINELLA responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte e, per l'effetto, infligge al al sig. Massimo RIMINELLA la sanzione dell'inibizione per mesi due ed al sig. Giovanni RIMINELLA la sanzione della squalifica per mesi quattro.
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