COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società SAVIGLIANESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 52 del 25.02.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Infernotto – Saviglianese disputata in data 21.02.2016, Campionato Prima categoria girone G

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società SAVIGLIANESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 52 del 25.02.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Infernotto - Saviglianese disputata in data 21.02.2016, Campionato Prima categoria girone G La Società Saviglianese si duole della decisione con la quale il giudice sportivo ha comminato la squalifica per 3 gare al calciatore Francioso Leonardo per aver colpito con una gomitata il volto dell’avversario. La società ricorrente chiede la riduzione della sanzione evidenziando l’accidentalità della condotta nonchè le modeste conseguenze del gesto. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. Il referto arbitrale è puntuale e sufficientemente dettagliato: riporta circostanze precise e percepite in modo inequivoco dal direttore di gara. Non vi è alcun elemento per sostenere in modo certo l’involontarietà del gesto. Del resto, il termine usato dal direttore di gara (“sferrare”) è sintomatico dell’aver il medesimo direttore di gara percepito un gesto tutt’altro che fortuito ed accidentale. L’assenza di particolare cattiveria e la contenuta gravità del gesto sono circostanze già valutate dal Giudice Sportivo ove si consideri come la sanzione sia proporzionata e non particolarmente gravosa. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve pertanto essere confermata. Per tali motivi la Corte D’Appello Sportiva, RESPINGE il reclamo della Società Saviglianese, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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