COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della società A.S.D. 1924 SUNO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 52 del 25.2.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara SUNO – TRINO disputata in data 20.2.2016, Campionato Regionale Allievi Fascia B Girone 1

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della società A.S.D. 1924 SUNO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 52 del 25.2.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara SUNO – TRINO disputata in data 20.2.2016, Campionato Regionale Allievi Fascia B Girone 1 Con ricorso inviato a mezzo e mail in data 1.3.2016 la Società 1924 SUNO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per cinque gare il giocatore GARIDDI Axel e ne chiede la revoca o riduzione. La società ricorrente, nega che il proprio giocatore abbia attinto l'avversario con uno sputo e riferisce di una semplice reazione verbale ad un fallo subito e ad una pallonata scagliatagli contro mentre era a terra. Al reclamo è stato allegato un filmato e si lamenta la disparità di trattamento con alcuni eclatanti episodi avvenuti nel calcio professionistico. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo, il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il referto arbitrale è molto preciso nel riferire che il GARIDDI dopo aver subito un fallo reagiva attingendo un avversario con uno sputo e, a maggior ragione, non è dato comprendere perchè mai il direttore di gara, nel descrivere una condotta non rivolta contro di lui, avrebbe dovuto narrare un fatto non vero. Il filmato allegato, di autore ignoto e concernente un episodio avvenuto integralmente sotto la percezione visiva dell'arbitro, non può essere utilizzato. E' del pari privo di fondamento il paragone con i criteri adottati dalla Giustizia Sportiva in ambito professionistico. Tra i dilettanti, lo sputo, in quanto espressione di volgarità e disprezzo per la dignità altrui, è da sempre stato valutato in modo particolarmente severo. Considerata la giovane età del giocatore, la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado appare equa e merita piena conferma. Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello, RIGETTA il reclamo della società 1924 SUNO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
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