COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 26 Febbraio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 16.12.2016 (prot. 992/PF/14-15) nei confronti di: 1- CARAMIA Vito, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società Sporting Laterza; 2- Società A.S.D. Sporting Laterza; per rispondere: 1- il Sig. Caramia Vito, della violazione di cui all’art. 1bis, co. 1 e 4, C.G.S., “per aver indebitamente richiesto al giudice di gara sig. Scisci Andrea, al termine dell’incontro di calcio giovanissimi Sporting Laterza-Mottola, svoltosi a Laterza il 25.1.2015, di sostituire il nominativo del calciatore Gongeau Denis n° 7 della società Laterza ed espulso durante la gara, con qualunque altro calciatore”; 2- la Società A.S.D. Sporting Laterza, “per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, co. 1, C.G.S., attesa l’appartenenza a tale società del soggetto sopra deferito al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata”.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 26 Febbraio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 16.12.2016 (prot. 992/PF/14-15) nei confronti di: 1- CARAMIA Vito, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società Sporting Laterza; 2- Società A.S.D. Sporting Laterza; per rispondere: 1- il Sig. Caramia Vito, della violazione di cui all’art. 1bis, co. 1 e 4, C.G.S., “per aver indebitamente richiesto al giudice di gara sig. Scisci Andrea, al termine dell’incontro di calcio giovanissimi Sporting Laterza-Mottola, svoltosi a Laterza il 25.1.2015, di sostituire il nominativo del calciatore Gongeau Denis n° 7 della società Laterza ed espulso durante la gara, con qualunque altro calciatore”; 2- la Società A.S.D. Sporting Laterza, “per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, co. 1, C.G.S., attesa l’appartenenza a tale società del soggetto sopra deferito al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata”. Fatto Con delibera del 27.01.2015, il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Taranto disponeva la trasmissione alla Procura Federale degli atti relativi alla gara del campionato provinciale Giovanissimi ASD Sporting Laterza – Pol. Mottola del 25.01.2015 al fine di valutare il comportamento tenuto dal Sig. Caramia Vito nei confronti del direttore di gara”. A seguito di tale rimessione, la Procura Federale affidava le necessarie indagini ad un Suo collaboratore, il quale acquisiva gli atti della gara ed il referto arbitrale, e procedeva alle audizioni del Sig. Andrea Scisci, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Taranto, e del Sig. Vito Caramia, dirigente accompagnatore della ASD Sporting Laterza. Quest’ultimo faceva pervenire, altresì, una propria memoria difensiva a firma dell’Avv. Vito Passarelli. Con lettera racc. a/r del 13.11.2015, il Tribunale Federale Territoriale Puglia convocava i deferiti per l’udienza del 01.02.2016. Nessuno, tuttavia, compariva per i predetti. Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, il sostituto Procuratore Federale, dopo breve discussione, chiedeva l’accoglimento del deferimento e la condanna del Sig. Vito Caramia a mesi tre di inibizione, e della ASD Sporting Laterza al pagamento dell’ammenda di € 300,00. Chiuso il Dibattimento il Tribunale si riservava. Motivi della decisione Considerato che dall’istruttoria espletata risultano provati gli addebiti; Considerato, altresì, che assume rilievo probatorio la mancata presentazione dei deferiti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, seppur ritualmente convocati; Ritenuto che la condotta tenuta ‐ dal Sig. il Sig. Caramia Vito, si pone in violazione dell’art. 1bis, co. 1 e 4, C.G.S., per aver il predetto tentato di convincere l’arbitro a sostituire il nominativo del Sig. Gongeau Denis, espulso nel corso dei tempi regolamentari, con quello di altro calciatore, seppure senza usare “toni minacciosi o modalità estorsive”, come da dichiarazioni rese dal direttore di gare dinanzi alla Procura Federale; ‐ dalla Società A.S.D. Sporting Laterza si pone in violazione dell’art. 4, co. 1, C.G.S., per responsabilità diretta, avendo il proprio rappresentante posto in essere la condotta illecita sopra descritta. Ritenuto, pertanto, che appare congrua l’applicazione della sanzione richiesta dalla Procura Federale nei confronti del Sig. Vito Caramia; viceversa, l’ammenda a carico della Società deve essere adeguata alla reale entità degli addebiti e all’assenza di comportamenti minacciosi da parte del predetto; PQM Il Tribunale Federale territoriale per la Puglia, sciogliendo la riserva, condanna: 1- il Sig. Vito Caramia a mesi tre di inibizione; 2- la Società A.S.D. Sporting Laterza al pagamento dell’ammenda di € 100,00. Così deciso nella Camera di Consiglio del 01.02.2016.
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