COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 26 Febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: Statte – Virtus Massafra del 24.01.2016 Reclamo dell’A.C.D. Virtus Massafra del 02.02.2016 avverso la deliberazione con cui il Giudice Sportivo Territoriale ha demandato: “…al C.R. Puglia l’adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara”, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della FIGC-LND, C.R. Puglia n. 57 del 28.02.2016.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 26 Febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: Statte – Virtus Massafra del 24.01.2016 Reclamo dell’A.C.D. Virtus Massafra del 02.02.2016 avverso la deliberazione con cui il Giudice Sportivo Territoriale ha demandato: “…al C.R. Puglia l’adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara”, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della FIGC-LND, C.R. Puglia n. 57 del 28.02.2016. Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Sentito il Dott. Domenico Miccolis, su delega, per la reclamante; Acquisita la documentazione comprovante l’invio di copia del reclamo alla controinteressata, come previsto dall’art. 46, co. 5, del C.G.S.; Dato atto che l’ASD Statte non ha svolto alcuna difesa; Considerato che non sono emerse circostanze idonee ad integrare la forza maggiore o il fatto del terzo a termini dell’art. 55 delle NOIF e che, pertanto, non vi sono i presupposti per il recupero della gara in epigrafe. Difatti l’arbitro riporta nel referto solo le dichiarazioni dello Statte circa l’indisponibilità del Campo di calcio, ma nulla è dato evincere circa la rispondenza a realtà di tali dichiarazioni, né la riconducibilità del fatto dichiarato fuori dalla sfera di responsabilità della controinteressata (che poteva attivarsi per giocare l’incontro altrove); Tutto quanto accertato e considerato, la Corte Sportiva di Appello Territoriale di Bari, DELIBERA 1) Accogliersi il reclamo proposto e, in riforma della deliberazione impugnata, infliggersi all’ASD Statte la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 in favore dell’A.C.D. Virtus Massafra; 2) Non addebitarsi alcuna tassa visto l’accoglimento del gravame.
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