COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 26 Febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: Audace Molfetta Calcio – Unione Calcio Bisceglie del 07.02.2016 Reclamo in data 17.2.2016 dei Sigg.ri Cormio Giuseppe e Spezzacarena Ottavia, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Cormio Edoardo, squalificato dal Giudice Sportivo territoriale per cinque giornate di gara, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della FIGC-LND, C.R. Puglia n. 60 del 11.02.2016.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 26 Febbraio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Gara: Audace Molfetta Calcio – Unione Calcio Bisceglie del 07.02.2016 Reclamo in data 17.2.2016 dei Sigg.ri Cormio Giuseppe e Spezzacarena Ottavia, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Cormio Edoardo, squalificato dal Giudice Sportivo territoriale per cinque giornate di gara, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della FIGC-LND, C.R. Puglia n. 60 del 11.02.2016. Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Ritenuto di poter adeguatamente sanzionare la condotta violenta del calciatore Cormio Edoardo con il minimo edittale di tre giornate previsto dall’art. 19, co. 4, lett. b) del C.G.S., non essendo emerse circostanze aggravanti e/o una pluralità di illeciti disciplinari; DELIBERA 1) ridursi a tre giornate effettive la squalifica a carico del calciatore dell’Audace Mofetta Calcio, Sig. Cormio Edoardio; 2) restituirsi la tassa reclamo attesone l’accoglimento.
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