COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 26 Febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: ASD Football Cellamare c/ ASD Atletico Bari DEL 23.1.2016 Reclamo della ASD Atletico Bari dell’11.2.2016 avverso la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore dell’ASD Football Cellamare, nonché avverso l’inibizione sino a tutto il 30.3.2016 del dirigente sig. SIBILANO Giacomo, inflitte con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale di Bari, F.I.G.C. – L.N.D., n. 30 del 4.2.2016, ed avverso la squalifica per tre gare effettive dei calciatori CARRASSI Marco e TRENTADUE Giorgio, inflitte con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale di Bari, F.I.G.C. – L.N.D., n. 29 del 28.1.2016.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 26 Febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: ASD Football Cellamare c/ ASD Atletico Bari DEL 23.1.2016 Reclamo della ASD Atletico Bari dell’11.2.2016 avverso la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore dell’ASD Football Cellamare, nonché avverso l’inibizione sino a tutto il 30.3.2016 del dirigente sig. SIBILANO Giacomo, inflitte con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale di Bari, F.I.G.C. – L.N.D., n. 30 del 4.2.2016, ed avverso la squalifica per tre gare effettive dei calciatori CARRASSI Marco e TRENTADUE Giorgio, inflitte con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale di Bari, F.I.G.C. – L.N.D., n. 29 del 28.1.2016. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto. Premesso e considerato che - ai sensi dell’art. 46, comma 4, CGS “i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Corte sportiva di appello a livello territoriale entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”; - pertanto, il ricorso in questione, inviato in data 11.2.2016, dev’essere considerato tardivo nella parte in cui viene richiesta la riduzione della squalifica comminata ai danni dei calciatori CARRASSI Marco e TRENTADUE Giorgio, poiché siffatte squalifiche sono state disposte con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale di Bari, F.I.G.C. – L.N.D., n. 29 del 28.1.2016; - con riferimento, invece, alle decisioni impugnate e pubblicate sul C.U. della Delegazione Provinciale di Bari, F.I.G.C. – L.N.D., n. 30 del 4.2.2016, va rilevato che a seguito dell’istruttoria espletata non sono emersi elementi a suffragio della tesi della reclamante; - in particolare, il Sig. SIBILANO Giacomo è stato riconosciuto dall’arbitro poiché già identificato prima dell’inizio della gara attraverso la tessera federale (v. supplemento di rapporto); - la stessa Società reclamante ha ammesso le circostanze che hanno dato origine alla sospensione della gara; tutto ciò premesso e considerato, la Corte sportiva di appello territoriale per la Puglia Delibera 1) dichiararsi parte inammissibile e parte infondato il reclamo proposto e, per l’effetto, confermarsi le sanzioni inflitte dal Giudice di prime cure; 2) addebitarsi la tassa reclamo sul conto dell’ASD Atletico Bari.
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