COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 10 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: G.S.D. ATLETICO VIESTE – UNIONE CALCIO BISCEGLIE A.S.D. del 7 Febbraio 2016. (Reclamo della G.S.D. ATLETICO VIESTE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 18/2/2016 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 10 Marzo 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Gara: G.S.D. ATLETICO VIESTE – UNIONE CALCIO BISCEGLIE A.S.D. del 7 Febbraio 2016. (Reclamo della G.S.D. ATLETICO VIESTE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 18/2/2016 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; considerato che a seguito di peculiari indagini svolte nell’ambito federale, è risultato che sono tesserati nella qualità di calciatori 2 distinte persone e più precisamente il sig. MONOPOLI Angelo (7/9/1976) e il sig. MONOPOLI Angelo Gabriele (11/5/1995); ritenuto altresì che con Comunicato Ufficiale n. 59 de3l 4/2/2016 è stato squalificato per somma di ammonizioni il calciatore MOONOPOLI Angelo Gabriele (11/5/1995) mentre nella gara in oggetto ha partecipato il calciatore MONOPOLI Angelo (7/9/1976) che non risulta raggiunto da alcun provvedimento disciplinare di squalifica per cui la gara in epigrafe citata deve intendersi regolarmente disputata; per i motivi su esposti va pertanto condivisa e confermata la delibera del Giudice Sportivo in questa sede impugnata. P.Q.M. D E L I B E R A Respingersi il reclamo proposto dalla società G.S.D. ATLETICO VIESTE e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della società.
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