COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 10 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. AUDACE CERIGNOLA – U.S. CITTA DI FASANO del 18 Febbraio 2016. (Reclamo della U.S. CITTA DI FASANO In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società succitata per la squalifica campo di gioco al 30/6/2016, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.63 in data 25/2/2016 del C.R. Puglia

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 10 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. AUDACE CERIGNOLA – U.S. CITTA DI FASANO del 18 Febbraio 2016. (Reclamo della U.S. CITTA DI FASANO In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società succitata per la squalifica campo di gioco al 30/6/2016, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.63 in data 25/2/2016 del C.R. Puglia Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; effettuati i necessari accertamenti; -ritiene la Corte che quanto dedotto dalla reclamante sia solo parzialmente fondato per i seguenti motivi. Va innanzi tutto rimarcato che ai fini della responsabilità oggettiva (dal primo giudice contestata alla società reclamante) le disposizioni contenute negli artt.4,12 e 14 del CGS, costituiscono un tipico esempio di legislazione di emergenza, dettata dall’esigenza di porre in essere le misure più idonee per stroncare la diffusione degli episodi di violenza in occasione degli incontri di calcio. A tal fine il Legislatore Sportivo ha ritenuto di far ricorso ad una particolare ipotesi di responsabilità oggettiva a carico delle società per fatti commessi dai loro sostenitori. Responsabilità oggettiva che opera al di fuori di ogni tipo di dolo o di colpa e che si identifica nel trasferimento automatico sull’ente sociale, della responsabilità soggettiva degli agenti individuali, con tutti gli attributi di gravità e pericolosità a questa inerenti. Né può revocarsi in dubbio che l’autore del lancio dell’imponente petardo (peraltro subdolamente mascherato da un fumogeno poi esploso) sia un “sostenitore” dell’u.s. città di Fasano, dal momento che tale personaggio era noto all’ambiente sportivo fasanese, quale persona adusa al lancio di petardi e, per ciò stesso, meritevole di particolare attenzione anche per la semplice sua presenza alla manifestazione sportiva de qua. Le acute argomentazioni rese sul punto dalla società reclamante, non possono pertanto essere condivise e come tali vanno respinte. Vanno di contro accolte, ancorchè parzialmente le ulteriori doglianze rappresentate dalla ricorrente. Assume infatti rilevanza –meritevole di accoglimento- non già l’invocata esimente (non ricorrendone i presupposti) ma l’attenuante di cui all’art.13 CGS per aver la società reclamante, adottato ogni possibile prevenzione e vigilanza (nei limiti consentitile), nonché per aver concretamente cooperato con le forze dell’ordine, nell’individuare il responsabile ed autore del lancio del pericoloso petardo (causa delle gravissime lesioni riportate da altro sostenitore della medesima società U.S.D. Città di Fasano). Alla luce delle succitate risultanze; tenuto altresì conto che l’episodio violento è stato unico ed isolato e che le sue gravi conseguenze sono ascrivibili a mera casualità; adeguata si appalesa la sanzione (con effetto immediato) della squalifica del campo di gioco della società U.S.D. Città di Fasano (in campo neutro ed a porte chiuse) per quattro gare (una delle quali già scontata) da applicarsi alle sole gare del campionato di Promozione a cui partecipa la U.S.D. città di Fasano. Tutto ciò premesso, la Corte d’Appello Territoriale Puglia DELIBERA -ridursi –con effetto immediato- a quattro giornate (una delle quali già scontata) la squalifica del campo di gioco dell’U.S.D. Città di Fasano da effettuarsi in campo neutro ed a porte chiuse e da applicarsi alle sole gare del campionato di Promozione a cui partecipa la U.S.D. Città di Fasano; -non addebitarsi la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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