COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 03 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale ASD POL. URZULEI(Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 18.02.2016. Gara Urzulei / Tertenia del 14.02.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 03 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale ASD POL. URZULEI(Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 18.02.2016. Gara Urzulei / Tertenia del 14.02.2016. Con reclamo tempestivamente proposto, la società Urzulei chiede la riforma della decisione del Giudice Sportivo con cui il giocatore Pisu Nicola è stato squalificato per tre gare perché “espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione ingiuriosa all’indirizzo del direttore di gara”. La società reclamante afferma che il giocatore Pisu Nicola dopo aver ricevuto il secondo cartellino giallo, seguito dal rosso, per un fallo di gioco, si allontanava dirigendosi subito verso gli spogliatoi, esclamando parole ingiuriose all’indirizzo di un compagno di squadra, che lo invitava a lasciare velocemente il campo, e non all’indirizzo del direttore di gara. Pertanto, la società reclamante chiede che quest’organo disciplinare voglia rivedere la squalifica del calciatore in misura equamente rapportata alla effettiva gravità dei fatti in esame. La Corte di Appello Sportiva, letti gli atti del procedimento, ed in particolare il referto dell’arbitro che, si ricorda, ai sensi dell’articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, osserva che le espressioni ingiuriose sono risultate rivolte inequivocabilmente all’indirizzo del direttore di gara. Pertanto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare adeguata alla condotta tenuta dal giocatore Pisu Nicola, MEREU ALESSANDRO (ATLETICO CAGLIARI) PORCEDDU ALESSIO (IMPERIAL TREXENTA) PODDA MARCO (MERCEDE) CHIGHINE ALESSIO (MONSERRATO) ZIDDA LUCA (POLISPORT NUORO) MULANA MARCO (SIGMA) NIEDDU ALESSIO (SORSO 1930) C.U.n°37 36 cosicchè il reclamo deve essere respinto, confermando la decisione del Giudice Sportivo. Si dispone l’incameramento della tassa.
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