COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 10 marzo 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale A.S.D. IS ARENAS (Campionato Allievi Regionali) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n°32 del 04.02.2016 Gara Is Arenas / Libertas Barumini del 30.02.2015 La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Roccotelli Giovanni, Presidente della Società A.S.D. Is Arenas; 2) il signor Coppolella Roberto, dirigente della Società A.S.D. Is Arenas; 3) il signor Usai Edoardo, dirigente della Società A.S.D. Is Arenas; 4) il signor Ennas Efisio, dirigente della Società A.S.D. Is Arenas; 5) il signor Lisci Matteo, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Is Arenas; 6) il signor Xaxa Joseph, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Is Arenas; 7) il signor Ennas Gianluca, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Is Arenas; 8) il signor Piludu Alessio, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Is Arenas; 9) il signor Mundula Pierandrea, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Is Arenas; 10) la Società A.S.D. Is Arenas;

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 10 marzo 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale A.S.D. IS ARENAS (Campionato Allievi Regionali) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n°32 del 04.02.2016 Gara Is Arenas / Libertas Barumini del 30.02.2015 La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Roccotelli Giovanni, Presidente della Società A.S.D. Is Arenas; 2) il signor Coppolella Roberto, dirigente della Società A.S.D. Is Arenas; 3) il signor Usai Edoardo, dirigente della Società A.S.D. Is Arenas; 4) il signor Ennas Efisio, dirigente della Società A.S.D. Is Arenas; 5) il signor Lisci Matteo, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Is Arenas; 6) il signor Xaxa Joseph, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Is Arenas; 7) il signor Ennas Gianluca, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Is Arenas; 8) il signor Piludu Alessio, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Is Arenas; 9) il signor Mundula Pierandrea, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Is Arenas; 10) la Società A.S.D. Is Arenas; ROCCOTELLI GIOVANNI: della violazione di cui all’art. 1 bis c. 1° e all’art. 10 c. 6° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nella sua qualità di Presidente della Società A.S.D. Is Arenas, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva , avendo consentito che, nella gara del campionato “Allievi Regionali Sardegna” Is Arenas – Libertas Barumini, disputata in data 8.2.2015 in Quartu S.E., giocasse tra le fila della squadra Is Arenas il calciatore squalificato Xaxa Joseph col nominativo del calciatore Lisci Matteo, invece assente; della violazione di cui all’art. 1 bis c. 1° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva comparendo come allenatore nella distinta ufficiale della suddetta gara, senza tuttavia parteciparvi ma lasciando che il ruolo tecnico fosse svolto dal dirigente accompagnatore Usai Edoardo, presente in panchina; COPPOLELLA ROBERTO: della violazione di cui all’art. 1 bis c. 1° e all’art. 10 c. 6° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nella sua qualità di dirigente della Società A.S.D. Is Arenas, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, avendo permesso, nella sua veste di guardialinee, che, nella gara del campionato “Allievi Regionali Sardegna ”Is Arenas - Libertas Barumini disputata in data 8.2.2015 in Quartu S.E., giocasse, nella fila della squadra Is Arenas, il calciatore squalificato Xaxa Joseph col nominativo del calciatore Lisci Matteo, invece assente; USAI EDOARDO: della violazione di cui all’art. 1 bis c.1° e all’art. 10 c. 6° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nella sua qualità di dirigente della Società A.S.D. Is Arenas, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva , avendo permesso, nella sua veste di dirigente accompagnatore, che, nella gara del campionato “Allievi Regionali Sardegna” Is Arenas - Libertas Barumini disputata in data 8.2.2015 in Quartu S.E., giocasse, nelle fila della squadra Is Arenas, il calciatore squalificato Xaxa Joseph col nominativo del calciatore Lisci Matteo, invece assente; della violazione di cui all’art. 1 bis c. 1° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 1 della F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico della s.s. 2014-2015, per avere assunto la guida tecnica della squadra Allievi della Società Is Arenas in più occasioni ed in special modo nella gara sopra indicata, benché privo di abilitazione del settore tecnico e non iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici; ENNAS EFISIO: della violazione di cui all’art. 1 bis c. 1° e all’art. 10 c. 6° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nella sua qualità di dirigente della Società A.S.D. Is Arenas, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, avendo permesso, nella sua veste di guardialinee, che, nella gara del campionato “Allievi Regionali Sardegna” Is Arenas - Libertas Barumini disputata in data 8.2.2015 in Quartu S.E., giocasse, nella fila della squadra Is Arenas, il calciatore squalificato Xaxa Joseph col nominativo del calciatore Lisci Matteo, invece assente; LISCI MATTEO: della violazione di cui all’art. 1 bis c. 1° e all’art. 10 c. 6° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nella sua qualità di calciatore tesserato per la Società A.S.D. Is Arenas, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva , non avendo partecipato alla gara del campionato “Allievi Regionali Sardegna” Is Arenas - Libertas Barumini disputata in data 8.2.2015 in Quartu S.E., pur risultando indicato tra i titolari nella distinta di gara presentata dalla Società Is Arenas, ed avendo consentito che con il suo nominativo giocasse il calciatore squalificato Xaxa Joseph; XAXA JOSEPH: della violazione di cui all’art. 1 bis c. 1° e all’art. 10 c. 6° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nella sua qualità di calciatore tesserato per la Società A.S.D. Is Arenas, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva , avendo giocato la gara del campionato “Allievi Regionali Sardegna” Is Arenas - Libertas Barumini disputata in data 8.2.2015 in Quartu S.E., benché squalificato e sotto il falso nominativo di Lisci Matteo; della violazione di cui all’art. 1 bis c. 3° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, non avendo risposto, senza addurre alcuna giustificazione, alla richiesta di audizione ritualmente notificatagli dal Collaboratore della Procura Federale. Fatto commesso in Cagliari il 19 e il 20 marzo 2015; ENNAS GIANLUCA: della violazione di cui all’art. 1 bis c. 3° e all’art. 10 c. 6° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nella sua qualità di calciatore tesserato per la Società A.S.D. Is Arenas, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, avendo falsamente dichiarato al rappresentante della Procura Federale, nella sua qualità di capitano della formazione della squadra Is Arenas in occasione della gara del campionato “Allievi Regionali Sardegna” Is Arenas - Libertas Barumini disputata in data 8.2.2015 in Quartu S.E., che detta partita era stata giocata dal calciatore Lisci Matteo, risultato invece assente e sostituito indebitamente dal calciatore squalificato Xaxa Joseph; PILUDU ALESSIO: della violazione di cui all’art. 1 bis c. 3° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nella sua qualità di calciatore tesserato per la Società A.S.D. Is Arenas, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, non avendo risposto, senza addurre alcuna giustificazione, alla richiesta di audizione ritualmente notificatagli dal Collaboratore della Procura Federale. Fatto commesso in Cagliari il 19 e il 20 marzo 2015; MUNDULA PIERANDREA: della violazione di cui all’art. 1 bis c. 3° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nella sua qualità di calciatore tesserato per la Società A.S.D. Is Arenas, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, non avendo risposto, senza addurre alcuna giustificazione, alla richiesta di audizione ritualmente notificatagli dal Collaboratore della Procura Federale. Fatto commesso in Cagliari il 17 e il 20 marzo 2015; la Società A.S.D. Is Arenas, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 cc.1° e 2° del Codice di Giustizia Sportiva, derivante dalle condotte ascritte al suo Presidente e ai suoi tesserati. Afferma la Procura Federale che i fatti sopra descritti emergono da una denuncia scritta inviata al Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C. dal signor Giovanni Coppolella e che quanto esposto trova un preciso riscontro oggettivo nelle dichiarazioni rilasciate in sede di indagini dall’arbitro della gara, il quale, esaminate le foto dei giocatori in questione, ha riconosciuto in Xaxa Joseph il calciatore da lui espulso sotto il falso nome di Lisci Matteo ed ha escluso che il calciatore con il vero nome di Lisci Matteo avesse giocato la suddetta partita. Nelle more del giudizio, il Coppolella ha fatto pervenire a questo Tribunale una memoria, con la quale ritratta le accuse a suo tempo formulate, precisando di essersi inventato gli illeciti di cui sopra perché aveva litigato con un dirigente della Società non essendo state accettate le sue dimissioni dalla Società stessa, da lui presentate per problemi di natura familiare. Anche il Roccotelli ha inviato, tramite il suo difensore, una memoria, con la quale nega i fatti attribuiti a lui e agli altri tesserati della Società Is Arenas, attribuendo la falsa denuncia da parte del Coppolella ad una ritorsione di quest’ultimo contro la decisione della Società di allontanarlo per una scorrettezza commessa nei confronti di un calciatore. Il giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale e dei deferiti Coppolella e Roccotelli, quest’ultimo assistito dal difensore. Il rappresentante della Procura Federale ha dichiarato di ritenere valida la prima ricostruzione dei fatti operata dal Coppolella e di considerare inattendibile la sua ritrattazione, anche alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro della gara giocata il giorno 8.2.2015; ed ha chiesto di infliggere a Roccotelli l’ammenda di € 400,00, a Coppolella, Usai ed Ennas Efisio l’ammenda di euro 200,00 a Lixi e Xaxa la squalifica per due giornate ed infine ad Ennas Gianluca, Piludu e Mundula la squalifica di una giornata. Il Coppolella ha ribadito la veridicità della sua dichiarazione con la quale ha ritrattato le accuse inizialmente formulate e si è rimesso alla clemenza del Tribunale. Il difensore del Roccotelli e degli altri deferiti assenti ha chiesto per tutti il proscioglimento per insussistenza dei fatti. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, ritiene di concordare solo parzialmente con le conclusioni del rappresentante della Procura Federale. Le uniche violazioni che risultano esattamente provate sono quelle commesse dagli atleti Xaxa Joseph, Piludu Alessio e Mundula Pierandrea, che, senza addurre alcuna giustificazione, non si sono presentati nanti la Procura Federale a seguito di regolare convocazione, contravvenendo così al preciso obbligo sancito dal comma 3 dell'articolo 1 bis C. G. S. Per quanto attiene ai fatti oggetto della denuncia del Coppolella, il Tribunale ritiene invece che la ritrattazione da parte di quest'ultimo modifichi in modo rilevante il quadro probatorio originario. L'unico elemento di accusa rimane infatti la dichiarazione dell'arbitro, che afferma di avere riconosciuto, tramite esame di fotografie, nel calciatore Xaxa Joseph il giovane entrato in campo sotto il falso nome di Lisci Matteo. Tale dichiarazione appare peraltro scarsamente attendibile; suscita perplessità il fatto che il giorno della gara, all'atto dell'appello dei calciatori, egli non si sia accorto, dall'esame delle foto apposte sui tesserini, del presunto scambio di persona, mentre invece abbia potuto verificare ciò nel corso della sua audizione avvenuta a distanza di oltre quaranta giorni dalla partita. Il Tribunale ritiene pertanto di dover prosciogliere i signori Roccotelli, Coppolella, Usai, Ennas Efisio, Lisci, Xaxa ed Ennas Gianluca, dai fatti loro attribuiti relativi alla gara Is Arenas - Libertas Barumini del giorno 8.2.2015, per assenza di prove a loro carico; e di dovere invece sanzionare con una giornata di squalifica i signori Xaxa, Piludu e Mundula per l’omessa presentazione nanti la Procura Federale. In conclusione, il Tribunale, su parere parzialmente conforme della Procura Federale, DELIBERA: 1) di prosciogliere dalle violazioni loro attribuite per insussistenza dei fatti i signori Roccotelli Giovanni, Coppolella Roberto, Usai Edoardo, Ennas Efisio, Lisci Matteo, Xaxa Joseph (limitatamente alla prima violazione ascritta), Ennas Gianluca, nonché la Società A.S.D. Is Arenas; 2) di dichiarare i signori Xaxa Joseph (limitatamente alla seconda violazione ascritta), Piludu Alessio e Mundula Pierandrea responsabili di quanto loro attribuito e di infliggere a ciascuno la sanzione della squalifica per una giornata.
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