COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 136/A U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE, avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Maximiliano Lucarelli – Campionato Eccellenza Girone “B” Gara Sporting Viagrande/Rocca di Caprileone del 14/02/2016 – C.U. 254 del 16/02/2016

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 136/A U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE, avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Maximiliano Lucarelli - Campionato Eccellenza Girone “B” Gara Sporting Viagrande/Rocca di Caprileone del 14/02/2016 - C.U. 254 del 16/02/2016 Con regolare e tempestivo gravame l’U.S.D. Rocca di Caprileone impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che la sanzione così come inflitta risulta sproporzionata all’effettivo accadimento dei fatti per cui ne chiede la sua rideterminazione in termini più equi. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante, presente all’udienza odierna, avendone fatto specifica richiesta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i referti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S costituiscono piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che al termine del primo tempo il calciatore sig. Maximiliano Lucarelli, mentre usciva dal terreno di gioco, si metteva testa contro testa con un altro calciatore spintonandolo. Lo stesso calciatore, riferisce ancora l’arbitro nel suo rapporto, giunto all’interno dello spogliatoio, continuava colpendo un avversario con un pugno. In ragione di quanto sopra il gravame può trovare solo parziale accoglimento, dovendosi rideterminare, come da dispositivo, in termini più adeguati la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure, tenendo tuttavia conto delle plurime condotte scorrette e violente poste in essere dal calciatore in questione al termine della prima frazione di gioco, in danno di calciatori avversari. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Maximiliano Lucarelli. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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