COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 141/A A.C.D. LIBERTAS 2010 (AG) Appello avverso ammenda € 200,00 e squalifica per tre gare del calciatore sig. Epifanio Lo Giudice – Campionato regionale Eccellenza girone “A” Gara A.C.D. Libertas 2010/Raffadali Calcio del 14/02/2016 – C.U. 254 del 16/02/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 141/A A.C.D. LIBERTAS 2010 (AG) Appello avverso ammenda € 200,00 e squalifica per tre gare del calciatore sig. Epifanio Lo Giudice - Campionato regionale Eccellenza girone “A” Gara A.C.D. Libertas 2010/Raffadali Calcio del 14/02/2016 - C.U. 254 del 16/02/2016. Con tempestivo e rituale atto di appello l’A.C.D. Libertas 2010 ha impugnato le sanzioni come sopra irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo, in buona sintesi, che esse sono effetto di un travisamento dei fatti, non essendosi verificato alcun evento lesivo dell’ordine pubblico, né il calciatore sig. Lo Giudice ha deliberatamente usato violenza in danno di un avversario, trattandosi di uno scontro di gioco. Chiede pertanto l’annullamento o la riduzione delle sanzioni in questione, proponendo altresì testimonianze a sostegno. Pure regolarmente convocata, nessuno è comparso per la reclamante. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, sentito il rappresentante della società appellante, preliminarmente rileva che nel procedimento sportivo di appello non sono ammesse testimonianze, svolgendosi il giudizio sulla base degli atti ufficiali di gara. La relativa richiesta di audizioni è pertanto inammissibile. Nel merito, letti i referti di gara che ai sensi dell’art. 35 commi 1.1 e 2.1 C.G.S. costituiscono piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati e dal pubblico in occasione dello svolgimento di gare, rileva che su segnalazione di un assistente l’arbitro ha espulso il calciatore sig. Epifanio Lo Giudice perché reo di un grave fallo nei confronti di un avversario, “a gioco in svolgimento”. Il Commissario di campo segnala invece, a fine gara, l’invasione del campo e dello spazio antistante gli spogliatoi, con la conseguenza che un sostenitore ha potuto avvicinarsi allo spogliatoio del direttore di gara e ad aprirne la porta, prima d’essere bloccato dai dirigenti presenti. In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare parziale accoglimento sotto il profilo di una diversa quantificazione della sanzione disciplinare del sig. Lo Giudice, che deve essere rideterminata in termini più equi in relazione a quanto effettivamente occorso. Allo stesso modo può accedersi da una riduzione dell’ammenda, stante il fattivo intervento, anche se tardivo, dei dirigenti che hanno impedito allo spettatore di provocare ulteriori danni. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame contiene in due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore sig. Epifanio Lo Giudice e determina in € 150,00 l’ammenda a carico della A.C.D. Libertas 2010 Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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