COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 142A POL. CEI A.S.D.C. (PA) avverso squalifica per due gare calciatore sig. Riccardo Giambrone – Campionato Allievi Regionali Gir. “B”, Gara Pol. CEI/Calcio Sicilia del 13/02/2016 – Comunicato Ufficiale n. 255 sgs 81 del 17/02/2016

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 142A POL. CEI A.S.D.C. (PA) avverso squalifica per due gare calciatore sig. Riccardo Giambrone - Campionato Allievi Regionali Gir. “B”, Gara Pol. CEI/Calcio Sicilia del 13/02/2016 - Comunicato Ufficiale n. 255 sgs 81 del 17/02/2016 La Pol. CEI A.S.C.D. contesta la decisione sopra indicata, assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo che il referto di gara reca una descrizione dei fatti diversa da quella reale, con l’inversione degli attori dei fatti descritti, posto che in realtà il calciatore sig. Giambrone non ha dato ma ha subito un calcio da un avversario, con la conseguenza che è stato costretto a ricorrere alle cure sanitarie presso il Pronto soccorso di Villa Sofia di Palermo. Pertanto l’appellante chiede che venga richiesto un supplemento di referto, per pervenire alla punizione del vero responsabile del grave atto di violenza subito dal sig. Giambrone. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il reclamo è privo di sottoscrizione, con ciò risultando inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S. Peraltro, qualora si volesse dare corso a quanto richiesto dalla società appellante, il reclamo risulterebbe parimenti inammissibile ex art. 45 comma 3 lett. a) C.G.S., trattandosi di provvedimento disciplinare di squalifica fino a due gare. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo ( € 62,00) non versata.
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