COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 119/A A.S.D. PRO VILLABATE CALCIO (PA) Avverso squalifica fino al 31/01/2017 dell’allenatore sig. Giuseppe Sala – Campionato Allievi Regionali Fascia “B” Gara Renzo Lo Piccolo Terrasini/Pro Villabate Calcio del 01/02/2016 – C.U. 235/73 sgs del 03/02/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 119/A A.S.D. PRO VILLABATE CALCIO (PA) Avverso squalifica fino al 31/01/2017 dell’allenatore sig. Giuseppe Sala - Campionato Allievi Regionali Fascia “B” Gara Renzo Lo Piccolo Terrasini/Pro Villabate Calcio del 01/02/2016 - C.U. 235/73 sgs del 03/02/2016. Con tempestivo e rituale atto di appello l’A.S.D. Pro Villabate Calcio ha impugnato la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale come sopra riportata sostenendo, in buona sintesi, che non vi è stata alcuna violenza consumata in danno del direttore di gara da parte del sig. Sala ma solo un comportamento scorretto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento di gare, rileva che al 37’ del 2° tempo l’arbitro ha allontanato il sig. Giuseppe Sala, allenatore dell’A.S.D. Pro Villabate Calcio, perché questi, in segno di protesta avverso una decisione disciplinare appena assunta dal direttore di gara a carico di alcuni suoi giocatori, entrava in campo e lo strattonava per la divisa assumendo, nel contempo, un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti di quest’ultimo. Lo stesso, inoltre, si rifiutava di uscire dal rettangolo di gioco tant’è che doveva intervenire il capitano. In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare accoglimento sia sotto il profilo della sanzione disciplinare, che deve essere rideterminata in termini più equi in relazione a quanto effettivamente posto in essere dal Sala, sia sotto il profilo della non ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’ultronea sanzione di cui al comma 4 bis dell’art. 16 C.G.S. non rivestendo la fattispecie le caratteristiche della condotta violenta ma bensì di quella gravemente scorretta. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 30 giugno 2016 la squalifica a carico dell’allenatore sig. Giuseppe Sala revocando, inoltre, la sanzione di cui al comma 4 bis dell’art.16 C.G.S. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
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