COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 120/A A.C.D. CITTA’ DI CASTELDACCIA (PA) Avverso inibizione fino al 25/01/2018 a carico del dirigente sig. Sebastiano Benforte – Campionato Giovanissimi Provinciali Girone “C” Gara Casteldaccia/Conca d’Oro Monreale del 24/01/2016 – C.U. n. 43 del 28/01/2016 Delegazione Provinciale di Palermo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 120/A A.C.D. CITTA’ DI CASTELDACCIA (PA) Avverso inibizione fino al 25/01/2018 a carico del dirigente sig. Sebastiano Benforte - Campionato Giovanissimi Provinciali Girone “C” Gara Casteldaccia/Conca d’Oro Monreale del 24/01/2016 - C.U. n. 43 del 28/01/2016 Delegazione Provinciale di Palermo. Con rituale e tempestivo gravame l’A.C.D. Città di Casteldaccia impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo che quanto riferito dal direttore di gara nel suo referto non corrisponde alla realtà dei fatti, essendosi il sig. Sebastiano Benforte soltanto limitato a fare notare all’arbitro che la verifica delle condizioni del terreno di gioco non era stata svolta correttamente. Per la qualcosa l’appellante chiede che la sanzione come sopra inflitta venga rideterminata in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il sig. Sebastiano Benforte (inibito fino al 25/01/2016 per cui non legittimato ad essere presente nell’impianto sportivo ai sensi del comma 2 dell’art. 19 C.G.S.), assumeva un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, finalizzato a non fare disputare la gara per una presunta impraticabilità del campo,mettendosi, peraltro, faccia a faccia con l’arbitro. Tale comportamento veniva reiterato una volta che il direttore di gara, alla presenza anche dell’altra società, dichiarava, dopo le verifiche di rito, la praticabilità del campo per cui dava inizio all’incontro. Assunto quanto sopra, il reclamo può trovare accoglimento e la sanzione, in relazione a quanto effettivamente accaduto, deve essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo, pur tenendo conto dell’aggravante di cui al comma 8 dell’art. 22 C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, ridetermina a tutto il 30/06/2016 l’inibizione a carico del sig. Sebastiano Benforte. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it