COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 121/A A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO (PA) avverso rigetto reclamo risultato gara – Campionato 2° Cat. Girone “B” Gara Calcio Rangers 1986/Supergiovane Castelbuono del 29/01/2016 – C.U. n. 229 del 29/01/2016
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 121/A A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO (PA) avverso rigetto reclamo risultato gara - Campionato 2° Cat. Girone “B” Gara Calcio Rangers 1986/Supergiovane Castelbuono del 29/01/2016 - C.U. n. 229 del 29/01/2016 Con regolare e tempestivo reclamo l’ASD Supergiovane Catelbuono impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha rigettato il reclamo con cui si chiedeva l’assegnazione della gara perduta alla consorella, per avere quest’ultima fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Scalisi Giuseppe, in atto squalificato, sotto il falso nome del fratello Scalisi Alessandro. A sostegno del gravame la reclamante produce delle ritrazioni fotografiche che dovrebbero dimostrare lo scambio di persona. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante presente all’udienza odierna, avendone fatto specifica richiesta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti, preliminarmente deve dichiarare inammissibile e comunque ininfluente la richiesta istruttoria di comparizione dei sigg. Alessando Scalisi e Giuseppe Scalisi. Parimenti deve essere rigettata, perché inammissibile, la richiesta di acquisizione delle ritrazioni fotografiche, sia perché nella fattispecie non ricorre l’ipotesi di cui al comma 1.2 dell’art. 35 del C.G.S., né le stesse offrono piena garanzia tecnica e documentale circa quanto dedotto dalla reclamante. Nel merito il gravame è palesemente infondato, atteso che, come accertato dal Giudice Sportivo Territoriale, attraverso i chiarimenti richiesti all’arbitro, unico deputato al regolare riconoscimento dei calciatori, lo stesso ha dichiarato di avere effettuato il riconoscimento con attenzione senza notare alcuna irregolarità. Detta circostanza fa presumere oltre ogni ragionevole dubbio che alla suddetta gara abbia partecipato il sig. Alessandro Scalisi, che aveva pienamente titolo a parteciparvi. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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