COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 130/A A.S.D. FOLGORE SANT’AGATA (ME) Appello avverso squalifica fino al 31/01/2018 del calciatore sig. Enzo Brunello, fino al 31/01/2019 del calciatore sig. Giuseppe Colanino e per cinque giornate di gara al calciatore sig. Boris Fabio – Campionato regionale 2^ categoria girone “C” Gara Halaesa Tusa/Folgore S.Agata del 31/01/2016 – C.U. 234 del 03/02/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 130/A A.S.D. FOLGORE SANT’AGATA (ME) Appello avverso squalifica fino al 31/01/2018 del calciatore sig. Enzo Brunello, fino al 31/01/2019 del calciatore sig. Giuseppe Colanino e per cinque giornate di gara al calciatore sig. Boris Fabio - Campionato regionale 2^ categoria girone “C” Gara Halaesa Tusa/Folgore S.Agata del 31/01/2016 - C.U. 234 del 03/02/2016. Con tempestivo atto di appello l’A.S.D. Folgore di Sant’Agata ha impugnato le sanzioni sopra indicate, limitandosi a sostenere che “il referto da cui scaturiscono è viziato da falsità gravissime poiché fondamentalmente e principalmente non è stata tentata alcuna aggressione fisica al direttore di gara”. L’appellante, chiede che vengano chiamati a testimoniare, oltre i responsabili della società con il supporto video della gara, i tesserati sigg. Vincenzo Noto, Dino Vaccaro e Giovanni Barbieri. All’odierna udienza è comparso il presidente della società appellante il quale ha insistito nel gravame. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, sentito il rappresentante della società appellante, preliminarmente rileva che nel procedimento sportivo di appello non sono ammesse testimonianze, svolgendosi il giudizio sulla base degli atti ufficiali di gara. La relativa richiesta è pertanto inammissibile. Allo stesso modo è inammissibile la richiesta di visionare il video della gara, non ricorrendo i presupposti di regolamento e non trattandosi, nella specie, di scambio di persona (art. 35 comma 1.2 C.G.S.). Parimenti inammissibili risultano le dichiarazioni irritualmente fatte pervenire a mezzo fax in data 29/02/2016. Anche nel merito l’appello è inammissibile, posto che la Società appellante si è limitata a negare in toto le risultanze ufficiali, senza fornire alcuna motivazione a sostegno delle proprie richieste, così violando il dettato di cui all’art. 33 comma 5 in combinato con l’art. 36 comma 2 C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto, con addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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