COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 282 CSAT 25 DEL 08 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.129/A A.S.D. HELLENIKA (SR) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Diallo Ismael – Campionato di 2° Cat. Girone “I” Gara Giarratanese/Hellenika del 07/02/2016 – C.U. 244 del 09/02/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 282 CSAT 25 DEL 08 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.129/A A.S.D. HELLENIKA (SR) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Diallo Ismael - Campionato di 2° Cat. Girone “I” Gara Giarratanese/Hellenika del 07/02/2016 - C.U. 244 del 09/02/2016. Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. Hellenika ha impugnato la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, sostenendo in buona sintesi che il proprio calciatore non ha mai posto in atto alcun comportamento violento in danno del direttore di gara ma si è limitato solamente a chiedere spiegazioni in ordine alla convalida di una rete ai più apparsa dubbia e che in tale frangente, stante la concitazione, è inciampato e per non cadere si è istintivamente aggrappato sia all’arbitro che al proprio capitano. Per tali ragioni l’appellante chiede che la sanzione così come inflitta venga rideterminata in termini più equi. LA Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art.35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che al termine della gara il sig. Ismael Diallo strattonava il direttore di gara, assumendo nel contempo un comportamento protestatario nei suoi confronti. In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazione a quanto dallo stesso commesso e non appare suscettibile di alcuna pur minima riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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