COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 282 CSAT 25 DEL 08 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.134/A A.S.D. SAN GREGORIO PAPA (PA) avverso inibizione al 01/04/2016 del dirigente accompagnatore sig. Vincenzo Catastimeni ed avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Rosario Cancila – Campionato Serie D/C5 Gara Ad Majora/San Gregorio Papa del 06/02/2016 – C.U. 47 del 11/02/2016 Delegazione Provinciale di Palermo.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 282 CSAT 25 DEL 08 MARZO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento n.134/A A.S.D. SAN GREGORIO PAPA (PA) avverso inibizione al 01/04/2016 del dirigente accompagnatore sig. Vincenzo Catastimeni ed avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Rosario Cancila - Campionato Serie D/C5 Gara Ad Majora/San Gregorio Papa del 06/02/2016 - C.U. 47 del 11/02/2016 Delegazione Provinciale di Palermo. Con tempestivo e rituale appello l’A.S.D. San Gregorio Papa impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che le stesse risultano sproporzionate all’effettivo accadimento dei fatti, evidenziando che al termine della gara il sig. Catastimeni ed il sig. Cancila si avvicinavano al direttore di gara facendo rilevare allo stesso di non avere concesso i dovuti minuti di recupero. Solo dopo avere ricevuto da quest’ultimo una risposta “evasiva” gli stessi assumevano un comportamento protestatario. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della gara il sig. Rosario Cancila, con funzioni di capitano, si avvicinava all’arbitro e assumeva nei suoi confronti un comportamento offensivo e minaccioso, fra l’altro puntandogli un dito, che gli sfiorava il volto. Nello stesso frangente gli si avvicinava anche il dirigente accompagnatore sig. Vincenzo Catastimeni, che assumeva anch’egli un comportamento minaccioso e offensivo. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento per quanto riguarda la sanzione inflitta al calciatore sig. Rosario Cancila, che risulta essere adeguata a quanto dallo stesso posto in essere, tenendo conto dell’aggravamento dovuto per la sua qualifica di capitano. Di contro l’appello può trovare accoglimento per ciò che attiene la sanzione a carico del dirigente accompagnatore, che deve essere rideterminata in termini più equi, così come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina a tutto il 15 marzo 2016 l’inibizione a carico del sig. Vincenzo Catastimeni confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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