COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 282 CSAT 25 DEL 08 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.138/A A.S.D.C. TERZO TEMPO (PA) Avverso squalifica per sette gare calciatore sig. Antonio Musicò – Campionato Allievi Provinciali Girone “B” Gara Terzo Tempo/Conca d’Oro Monreale del 07/02/2016. – C.U. n. 47 dell’11/02/2016 Delegazione Provinciale di Palermo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 282 CSAT 25 DEL 08 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.138/A A.S.D.C. TERZO TEMPO (PA) Avverso squalifica per sette gare calciatore sig. Antonio Musicò - Campionato Allievi Provinciali Girone “B” Gara Terzo Tempo/Conca d’Oro Monreale del 07/02/2016. - C.U. n. 47 dell’11/02/2016 Delegazione Provinciale di Palermo. Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D.C. Terzo Tempo impugna la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportata, sostenendo che la stessa risulta sproporzionata al reale accadimento dei fatti, ragion per cui ne chiede una rideterminazione in termini più equi, evidenziando che quanto posto in essere dal proprio tesserato è avvenuto in unico contesto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il sig. Antonio Musicò è stato espulso perché, dopo avere attraversato l’intero campo di gioco, aggrediva con tre pugni al volto un calciatore avversario (che aveva qualche istante prima spintonato un calciatore avversario facendolo cadere per terra) facendolo a sua volta cadere per terra. In ragione di quanto sopra il gravame può essere parzialmente accolto, dovendosi contenere la sanzione nel minimo edittale di cui all’art. 19 comma 4 lett. c) del C.G.S., atteso che il gesto posto in essere dal predetto calciatore se pur grave non ha, comunque, avuto ultronee conseguenze. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Antonio Musicò. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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