COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 282 CSAT 25 DEL 08 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.148/A Sig. DARIO COSTA (A.S.D. Atletico Campofranco) Appello personale avverso squalifica per quattro gare – Campionato Eccellenza Girone “A” Gara Paceco 1976/Campofranco del 14/02/2016 – C.U. n. 254 del 16/02/2016.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 282 CSAT 25 DEL 08 MARZO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento n.148/A Sig. DARIO COSTA (A.S.D. Atletico Campofranco) Appello personale avverso squalifica per quattro gare - Campionato Eccellenza Girone “A” Gara Paceco 1976/Campofranco del 14/02/2016 - C.U. n. 254 del 16/02/2016. Con rituale e tempestivo appello il sig. Dario Costa ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, chiedendo la riduzione della sanzione applicata, sostenendo, in buona sintesi, di non avere esercitato alcun contatto fisico con l’arbitro e di avere tenuto un comportamento al più “sussumibile nell’alveo del mero comportamento irriguardoso”. All’udienza dibattimentale il legale dell’appellante sig. Costa ha insistito nei motivi di appello. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 32° del 2° tempo il sig. Dario Costa è stato espulso per avere insultato e spintonato “lievemente” il direttore di gara, al fine di contestare una decisione tecnica. In ragione di quanto sopra il gravame può trovare accoglimento, poiché la condotta posta in essere dal sig. Dario Costa è senza dubbio da ritenere quale ingiuriosa e irriguardosa e perciò ascrivibile al dettato di cui all’art. 19 comma 4 lettera a) C.G.S. La sanzione risultante va tuttavia aggravata per effetto del “lieve” spintonamento svoltosi comunque, in unico ed isolato contesto, senza conseguenze di sorta. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Dario Costa. Per l’effetto dispone la restituzione della tassa reclamo versata (€ 65,00).
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