COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 282 CSAT 25 DEL 08 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.151/A A.C.D. CUSTONACI (TP) Avverso ammenda di € 250,00; avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Antonino Morici; avverso squalifica per cinque gare a carico dei calciatori sig.ri Antonino Bonanno, Piero Di Gregorio e M’barki Mohamed; e avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Francesco Castiglione – Campionato 2° Cat. Girone “A” Gara Gattopardo – Custonaci del 21/02/2016 – C.U. n. 266 del 24/02/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 282 CSAT 25 DEL 08 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.151/A A.C.D. CUSTONACI (TP) Avverso ammenda di € 250,00; avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Antonino Morici; avverso squalifica per cinque gare a carico dei calciatori sig.ri Antonino Bonanno, Piero Di Gregorio e M’barki Mohamed; e avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Francesco Castiglione - Campionato 2° Cat. Girone “A” Gara Gattopardo - Custonaci del 21/02/2016 - C.U. n. 266 del 24/02/2016. Con tempestivo appello l’A.C.D. Custonaci ha impugnato le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportate chiedendone una loro riduzione sostenendo in buona sintesi che non sarebbe vero che la gara ha avuto inizio con 15’ di ritardo, come riportato in referto, così come non corrisponderebbe al vero quanto riportato dal direttore di gara nel suo referto in ordine ai comportamenti posti in essere dai propri tesserati, oggetto delle sanzioni impugnate. In particolare la reclamante sostiene che il proprio calciatore sig. Antonino Morici, a seguito di una decisione tecnica assunta dall’arbitro, avrebbe pronunciato, in segno di disappunto, una imprecazione, ma il direttore di gara, al momento di notificare l’espulsione, l’avrebbe notificata per errore al calciatore sig. Mohamed M’barki che si trovava vicino al Morici e che nulla avrebbe commesso. A questo punto, sostiene ancora la reclamante, il sig. Mohamed M’barki avrebbe protestato vivacemente per l’ingiustizia subita, tant’è che si sarebbe creato un parapiglia con i calciatori della Gattopardo che lo invitavano ad uscire del terreno di gioco. Solo al termine della gara, secondo la ricostruzione della reclamante, l’arbitro avrebbe riconosciuto l’errore, segnando nel rapportino di fine gara quale calciatore espulso il Morici. E sostiene ancora la reclamante che proprio in questo momento un dirigente del Custonaci, non iscritto in elenco, sarebbe entrato nello spogliatoio del direttore di gara per chiarimenti, ricorrendo a suo dire i presupposti dell’errore tecnico. Il sig. Morici, inoltre, secondo la versione del Custonaci, mentre il direttore di gara usciva dal proprio spogliatoio, gli si avvicinava per chiedere delle semplici delucidazioni in merito alla sua espulsione ed in quel frangente “è volata qualche parola di troppo” da parte di un proprio dirigente, tanto da costringere l’arbitro a rifugiarsi nello spogliatoio della società ospitante. Tuttavia né il dirigente né tanto meno il sig. Morici avrebbero mai tentato di aggredirlo. Per quanto riguarda la sanzione a carico dei calciatori sig.ri Antonino Bonanno, Mohamed M’barki, Piero Di Gregorio e Castiglione Francesco la Società nega che gli stessi abbiamo potuto mettere in atto il gesto spregevole di cui sono accusati, anzi il sig. Francesco Castiglione a fine gara si è adoperato per tranquillizzare l’arbitro, scortandolo fino alla propria autovettura. Quanto sopra è stato ribadito all’udienza odierna dal rappresentante della Società avendo, la stessa, fatto tempestiva richiesta di audizione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso delle gare, rileva innanzitutto che la gara risulta essere iniziata alle ore 15,15 per avere la società Custonaci presentato la distinta di gara solo alle ore 15,00. L’errore di indicazione circa l’orario finale della gara evidenziato dalla reclamante è un mero errore formale che non inficia la dichiarazione dell’arbitro, peraltro non specificatamente contestata, circa l’orario di avvenuta presentazione della distinta. Inoltre, proseguendo nella lettura del referto, risulta che al 45’ del 2° tempo è stato espulso il n. 9 sig. Antonino Morici per avere questi assunto un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara. Lo stesso calciatore, inoltre, una volta terminata la gara, mentre l’arbitro stava per chiudere lo sportello della propria autovettura, gliela tratteneva con forza, ma veniva prontamente bloccato, così da permettere al direttore di gara di andare via. Sempre al termine della gara, riferisce ancora l’arbitro nel suo referto, i calciatori sig.ri Antonino Bonanno, Mohamed M’barki e Piero Di Gregorio gli si avvicinavano assumendo un comportamento irriguardoso e minaccioso nei suoi confronti, ma venivano prontamente allontanati da alcuni compagni. Gli stessi calciatori unitamente al sig. Francesco Castiglione, rientrando negli spogliatoi, ponevano in atto un gesto spregevole diretto ad alcuni sostenitori della Società ospitante che, di conseguenza, reagivano veementemente cercando di forzare, fra l’altro, un cancello. Una volta giunto nel proprio spogliatoio l’arbitro veniva raggiunto da un dirigente del Custonaci, non ammesso sul terreno di gioco prima dell’inizio della gara perché non in possesso della tessera impersonale, il quale assumeva un comportamento irriguardoso nei suoi confronti, ma veniva prontamente bloccato e fatto allontanare dai dirigenti della Società ospitante. Inoltre al momento di lasciare l’impianto sportivo l’arbitro veniva fermato da un altro dirigente del Custonaci non identificato, a suo dire Presidente della società, che subito dopo cominciava a gridare nei confronti del direttore di gara assumendo non solo un comportamento offensivo e minaccioso ma anche un comportamento aggressivo. In ragione di ciò l’arbitro tentava di allontanarsi ma veniva inseguito, tant’è che un dirigente della Gattopardo si frapponeva, con il suo corpo, tra l’arbitro stesso e il predetto dirigente venendo colpito da quest’ultimo con uno schiaffo al volto. A questo punto l’arbitro, per sicurezza, si rifugiava nello spogliatoio della società Gattopardo, ma il predetto dirigente lo inseguiva ancora una volta tentando di entrare con forza nello spogliatoio, non riuscendovi perché impedito dai tesserati della Gattopardo e desistendo dal suo comportamento solo dopo che il direttore di gara lo avvisava di voler chiamare le Forze dell’ordine. Tutto quanto sopra esposto evidenzia che la ricostruzione difensiva della reclamante non trova riscontro positivo negli atti ufficiali di gara. Di contro, sotto certi aspetti, sono gli stessi atti ufficiali a venire indirettamente confermati dalla lettura dell’appello, anche se espressi secondo una visione tendenzialmente riduttiva. In ordine all’entità delle sanzioni di squalifica può osservarsi che esse meritano tuttavia una lieve riduzione, come indicato in dispositivo, che le ponga in linea con le statuizioni del C.G.S. (art. 19 comma 4 lettera a) C.G.S.), sia pure con le aggravanti determinate dai comportamenti come sopra assunti sia dal sig. Morici nei confronti del direttore di gara e sia dagli altri calciatori nei confronti del pubblico. La sanzione dell’ammenda appare di contro adeguata ai molteplici comportamenti non regolamentari assunti dai dirigenti della Società appellante, per i quali non è stato possibile conseguire una personale identificazione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale determina in 5 gare la squalifica a carico del calciatore sig. Antonino Morici; in 4 gare la squalifica a carico dei calciatori sigg. Antonino Bonanno, Mohamed M’barki e Piero Di Gregorio; in 2 gare la squalifica a carico del calciatore sig. Francesco Castiglione, confermando la sanzione dell’ammenda di € 250,00. Con restituzione della tassa reclamo (€ 130,00) versata.
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