COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 283 TFT 28 DEL 08 MARZO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 59/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sigg. CARNAZZA ANTONIO, CITRONELLA SALVATORE, DI ROSA LEANDRO, GIUDICE ANDREA, IAPICHINO LUIGI e PATTI GIACOMO, calciatori tesserati per la A.C.D. Vittoria all’epoca dei fatti.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 283 TFT 28 DEL 08 MARZO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 59/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sigg. CARNAZZA ANTONIO, CITRONELLA SALVATORE, DI ROSA LEANDRO, GIUDICE ANDREA, IAPICHINO LUIGI e PATTI GIACOMO, calciatori tesserati per la A.C.D. Vittoria all’epoca dei fatti. La Procura Federale con nota prot. 7328/872 pf14-15/GC/vdb del 25 gennaio 2016 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Carnazza Antonio (rectius Antonino), Citronella Salvatore, Di Rosa Leandro, Giudice Andrea, Iapichino Luigi e Patti Giacomo, calciatori tesserati per la A.C.D. Vittoria all’epoca dei fatti, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 92, comma 1 N.O.I.F., perché dal mese di febbraio 2015, in corrispondenza con la quarta giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza, stagione sportiva 2014 / 2015, nonostante la Società di appartenenza avesse provveduto a convocarli, non hanno più preso parte agli allenamenti e non hanno risposto alle convocazioni. Con memoria difensiva del 09/11/2015, formata all’esito della comunicazione di conclusione indagini, il legale di fiducia dei suindicati calciatori ha chiesto l’archiviazione del procedimento, sostenendo, qui in sintesi, che i propri difesi non hanno commesso alcuna violazione, non avendo “abbandonato” la squadra immotivatamente e senza comunicazione. Essi, a dire del difensore, in ottemperanza ai doveri di correttezza e lealtà, hanno invece comunicato alla Società di appartenenza che, per ragioni diverse, ma principalmente per motivi di lavoro (sigg. Di Rosa, Patti, Carnazza e Citronella) o di studio (sigg. Giudice e Iapichino), non erano più in grado di continuare a giocare, ottenendone acquiescenza. Sostiene ancora il legale di fiducia che i calciatori vennero ricontattati dal Presidente del Città di Vittoria, ma solo per ragioni di necessità e di bisogno, dopo che ben otto calciatori della squadra erano stati fermati dalla Giustizia Sportiva all’esito della gara Città di Vittoria – Paternò del 22/03/2015. La risposta negativa da parte dei deferiti, “dopo due mesi”, non può rappresentare violazione dei doveri di lealtà e correttezza. Successivamente, con nota difensiva del 02/03/2016 redatta in nome e per conto dei calciatori sigg. Antonino Carnazza e Salvatore Citronella, avendo il legale rinunciato al mandato a suo tempo conferitogli dagli altri calciatori deferiti, sono state nuovamente rappresentate a questo Tribunale Federale le su esposte argomentazioni ed è stato ribadito a chiare lettere che “il vero e principale motivo dell’interruzione dei rapporti è stato determinato da motivi di lavoro”. All’udienza dibattimentale è solo comparso il legale dei calciatori sig.ri Carnazza e Citronella, che ha insistito nelle motivazioni sopra esposte ed ha chiesto il proscioglimento dei propri difesi. Nessuno altro è comparso nonostante rituale convocazione. Il rappresentante della Procura Federale ha di contro insistito nei motivi di deferimento chiedendo l’applicazione per ciascuna delle parti deferite della sanzione della squalifica per tre gare. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia che dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale, dalle allegazioni difensive e dalle richiamate dichiarazioni dei calciatori deferiti, emerge che questi ultimi, a far data dal mese di febbraio 2015, non hanno più preso parte agli allenamenti e alle gare ufficiali della società di appartenenza. In sede di audizione dinanzi all’Istruttore è altresì emerso che, oltre ai suindicati motivi personali di studio e di lavoro riferiti da ciascun tesserato, ritenuti essenziali dalla difesa e dai calciatori, ma tuttavia non sostenuti da idonea documentazione probatoria, questi ultimi hanno riferito di ritardi nel pagamento dei rimborsi spese e di essere stati in un secondo momento contattati dalla società, successivamente al loro “abbandono”, con la richiesta di tornare a giocare, quantomeno a fine campionato prima dei play out. Il ritardo nei pagamenti dei c.d. rimborsi spese, risulta confermato in sede di audizione anche dal Presidente e dal Segretario della società A.C.D. Città di Vittoria, i quali tuttavia aggiungono che “l’abbandono” da parte dei calciatori avvenne in coincidenza con l’esonero dell’allenatore, circostanza questa che tuttavia non viene ritenuta determinante e risolutiva da parte dei deferiti. Va aggiunto che la ritardata o mancata corresponsione dei rimborsi non potrebbe tuttavia assurgere quale giustificazione dell’operato dei calciatori deferiti, non essendo tali rimborsi previsti, anzi vietati dalla normativa federale regolamentare (art. 94 e segg. N.O.I.F.). In buona sostanza, i calciatori deferiti sospesero l’attività per le diverse motivazioni acquisite in sede di audizione e sopra ricordate, non da ultimo in coincidenza con l’esonero dell’allenatore sig. Campanella, volendosi convincere della tacita acquiescenza della Società di appartenenza, secondo quanto evidenziato dalla difesa. Ma certamente non vollero poi riprendere l’attività, pur in costanza di tesseramento, rispondendo negativamente alle chiamate informali ricevute dal Presidente, una volta che lo stesso, necessitato a causa dei gravi provvedimenti disciplinari irrogati dalla Giustizia Sportiva all’esito della gara Città di Vittoria – Paternò del 22/03/2015, ebbe ad attivarsi manifestando l’intendimento di volersi comunque avvalere della loro partecipazione, per concludere al meglio la stagione sportiva. Così inquadrata la fattispecie, in assenza di formale documentazione che possa far ritenere all’epoca dei fatti realizzata la procedura di rinuncia al vincolo di tesseramento (a tanto non potendo valere agli effetti regolamentari l’invocata tacita acquiescenza di cui si è accennato), ne consegue l’applicazione del disposto di cui all’articolo 92 comma 1 delle N.O.I.F. “Doveri dei tesserati”, che così recita: “I tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza…”. Per le ragioni su espresse tale disposizione risulta in definitiva violata dai calciatori deferiti, sia pure nella forma attenuata risultante dagli atti. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, dispone applicarsi la sanzione della squalifica per due giornate di gara ai sigg.: Carnazza Antonio (oggi U.P.D. S.Croce), Citronella Salvatore (oggi U.S.D. Ragusa 2014), Di Rosa Leandro (oggi U.S.D. Ragusa 2014), Giudice Andrea (oggi A.S.D. Modica Calcio), Iapichino Luigi (oggi A.S.D. Marina di Ragusa) e Patti Giacomo (oggi U.S.D. Ragusa 2014), già tesserati per la A.C.D. Vittoria all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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