COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 283 TFT 28 DEL 08 MARZO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°509/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. TAORMINA Sig. GIUSEPPE GULLOTTA (Presidente all’epoca dei fatti) N° 15 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato regionale di Eccellenza – Stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 283 TFT 28 DEL 08 MARZO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°509/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. TAORMINA Sig. GIUSEPPE GULLOTTA (Presidente all’epoca dei fatti) N° 15 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato regionale di Eccellenza – Stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento dell’idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 27 gennaio 2016 prot. 7407/206 pf 15-16 MS/us la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive, fatta eccezione per il calciatore sig. Natale Gatto, che ha fatto pervenire nei termini il proprio certificato medico di idoneità a valere per la stagione sportiva di che trattasi. Il rappresentante della Procura Federale, rimettendosi alle decisioni del Tribunale per quanto attinente alla posizione del calciatore sig. Natale Gatto, ha per il resto insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 1.400,00 a carico della società A.S.D. Taormina; inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito sig. Giuseppe Gullotta; squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Nicolò Cannizzo, Giovanni Merlino, Davide Muscolino, Matteo Sturiale, Christian Traviglia, Simone Tropea, Fabrizio Filistad, Francesco Cannone, Ernesto Corsaro, Manuel Di Bella, Giuseppe Fichera, Danilo Vaccaro, Simone Benedetto Mirabella e Andrea Scardaci. Il Tribunale Federale Territoriale, rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, fatta eccezione per il calciatore sig. Natale Gatto, che ha fatto pervenire nei termini il proprio certificato medico di idoneità a valere per la stagione sportiva di che trattasi, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate, oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale applica, prosciogliendo da ogni addebito il sig. Gatto Natale, applica: - l’ammenda di € 1.400,00 (millequattrocento/00) a carico della società A.S.D. Taormina; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Giuseppe Gullotta; - l’ammonizione con diffida alla disputa di altre gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori: sigg. Nicolò Cannizzo, Giovanni Merlino, Davide Muscolino, Matteo Sturiale, Christian Traviglia, Simone Tropea, Fabrizio Filistad, Francesco Cannone, Ernesto Corsaro, Manuel Di Bella, Giuseppe Fichera, Danilo Vaccaro, Simone Benedetto Mirabella e Andrea Scardaci, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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