COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 del 03/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 10 / P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di Iuliano Simone, A. E. presso la Sezione di Siena, al quale contesta la violazione dell’art. 1bis, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 1 – 21 – 3 lett. h.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 del 03/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 10 / P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di Iuliano Simone, A. E. presso la Sezione di Siena, al quale contesta la violazione dell’art. 1bis, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 1 – 21 – 3 lett. h. Al termine della gara S. Albino Terme / Acquaviva, disputata in data 3/5/2015 per il Campionato di III Categoria presso la Delegazione Provinciale di Siena, si verificava – a seguito dell’espulsione del Calciatore Pifferi (S. Albino Terme) avvenuta subito dopo la fine della gara – un vero e proprio alterco tra detto Calciatore ed il Signor Simone Iuliano, Arbitro dell’incontro. Nell’ambito dell’iter contenzioso instaurato dalla Società di appartenenza del Calciatore in conseguenza del provvedimento disciplinare del competente G.S.T., emergevano, da un lato gli atti di violenza esercitati sul D.G. dal calciatore Pifferi, dall’altro che l’Arbitro – oltre ad accusare di aver ricevuto, senza conseguenze, uno schiaffo – aveva convocato nel proprio spogliatoio, tramite il Dirigente della Società reclamante, Signor Giacomo Carta, il Calciatore per comunicargli che avrebbe trascritto sul rapporto di gara il comportamento dallo stesso tenuto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, nell’esaminare il reclamo (C.U. n. 67/2015) proposto dal Calciatore Guido Pifferi in ordine alla sanzione comminatagli dal G.S. Territoriale, riteneva necessario un supplemento di istruttoria per cui disponeva il rinvio degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. L’Ufficio requirente, espletate le necessarie indagini e rilevando che la condotta del Signor Iuliano, tesserato A.I.A., ha avuto effetto anche in riferimento ad altri tesserati (art.33, c.6 dello Statuto federale), ha disposto – dopo aver notificato all’interessato l’avvenuta conclusione delle indagini – il deferimento di cui in epigrafe che così motiva: >>…” per avere omesso di annotare, sul referto di gara, che al termine della stessa invitava nel proprio spogliatoio il Calciatore Pifferi Guido, già autore, alla fine dell’incontro, di minacce e violenze ai propri danni, onde comunicare allo stesso che “nel referto di gara avrebbe annotato le frasi da lui pronunciate e la condotta tenuta”<<. Disposta l’udienza di discussione per la data odierna, previa notifica a tutte le parti interessate, questo Tribunale accerta la presenza: - del Signor Simone Iuliano, Arbitro effettivo presso la Sezione A.I.A. di Siena, il quale ha depositato memoria a difesa nei termini. - dell’Avvocato Marco Stefanini quale Sostituto Procuratore. In apertura di dibattimento l’Avvocato Stefanini chiede la conferma del deferimento stante che l’esistenza della violazione contestata al tesserato trova fondamento nell’ammissione resa dallo stesso sia in sede di supplemento reso alla C.S.A.T., in occasione del procedimento disciplinare svolto a carico del Calciatore Pifferi, che nella fase istruttoria del presente procedimento. Rileva altresì che l’Arbitro ha indubbiamente violato una elementare norma di comportamento e chiede, di conseguenza, applicarsi la sanzione della inibizione (o della squalifica) per la durata di mesi 2 (due). Interviene quindi l’A.E. Iuliano il quale, dopo aver lamentato, come indicato sulla memoria qui tempestivamente depositata, di non aver avuto da parte della Procura Federale risposta alcuna all’istanza inviata dopo la notifica della comunicazione dell’avvenuta conclusione delle indagini, ribadisce di aver fatto entrare il Calciatore nel proprio spogliatoio con l’unico intento di calmarlo, considerato il forte stato di agitazione in cui questi versava, ed afferma di avergli semplicemente confermato che avrebbe scritto sul proprio rapporto i fatti così come accaduti. Ribadisce ancora di non averne fatto cenno sul rapporto di gara ritenendo l’episodio ininfluente agli effetti disciplinari, non avendo ricevuto, in quell’occasione, offese e/o minacce da parte del Calciatore Pifferi. Chiuso il dibattimento il Collegio decide osservando preliminarmente che l’eventuale mancato accoglimento da parte della Procura Federale della richiesta di essere ascoltato non lede in alcun modo il diritto del deferito di esercitare in pienezza la propria difesa innanzi questo Tribunale, come verificatosi, ivi compresa la possibilità di una eventuale definizione concordata con la Procura del contesto in considerazione della sostanziale identità di contenuti delle norme di cui all’ art. 23, c. 1, e all’art. 32 sexies del C.G.S.. In punto di merito rileva che il fatto oggetto di esposto da parte dei Dirigenti della Società S. Albino Terme, ovvero la “convocazione” ed il colloquio avvenuto con il Calciatore Pifferi (che è bene ricordare si è reso colpevole di atti di violenza a carico del D.G. e per questo oggetto di idoneo provvedimento), è stato integralmente confermato dal Signor Iuliano sia in istruttoria che in questa sede per cui la contestazione è fondata. E’ necessario, conseguentemente, esaminare quali siano stati gli effetti di detto comportamento in tema di violazione di norme disciplinari. Attività primaria dell’arbitro di una gara è quella prevista dall’art. 40 del Regolamento di Settore con il quale si chiede all’arbitro, di operare con la lealtà sportiva prevista dai principi generali dell’ordinamento sportivo. Richiede ancora la norma di “..assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario…..” compito non osservato dall’Arbitro Iuliano il quale ha ritenuto di non dover fare sul rapporto di gara (violando appunto il dovere “referendario”) alcun cenno all’incontro perché nelle, peraltro veementi, contestazioni rivoltegli dal Calciatore Pifferi non ha riscontrato né offese né minacce. In merito si osserva che nell’Ordinamento disciplinare non esiste alcuna norma che consenta al D.G. di “convocare” un calciatore, per di più nel dopo gara ed al chiuso del proprio spogliatoio, per discutere con questi, o peggio chiarire, il perché di determinate decisioni tecnico-disciplinari assunte nel corso della gara. Peraltro la giustificazione addotta circa il non aver riportato quanto accaduto nel corso del colloquio, avvenuto nella condizioni descritte, denota che il Signor Iuliano non ha ben chiaro che il motivo del deferimento risiede nell’aver violato la norma di Settore in ordine al comportamento “referendario” da tenere e che consiste nel segnalare sul rapporto tutto quanto è accaduto nel corso della gara, in modo da poter consentire, all’A.I.A., di esaminarne gli effetti nell’ambito della giustizia domestica, ed agli Organi della Giustizia Sportiva, di accertare l’esistenza di eventuali infrazioni che possano determinare l’assunzione di provvedimenti di carattere disciplinare a carico di tesserati. Quanto sopra per ovvi motivi di opportunità e, ancora più, di trasparenza dell’attività arbitrale. La fondatezza del deferimento impone l’assunzione di provvedimenti disciplinari a carico del D.G. in ordine alla quale è d’altra parte necessario rilevare come il contestato comportamento omissivo, che in definitiva si è sostanziato nel non riportare sul rapporto di gara l’incontro avvenuto ad iniziativa dello stesso Arbitro, non ha provocato alcuna conseguenza sulla corretta applicazione delle norme relative alla disputa della gara o, comunque, aventi carattere disciplinare a carico di altri tesserati. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge all’A.E., Signor Simone Iuliano, la sanzione dell’inibizione da qualsiasi incarico federale per mesi 1 (uno). Dispone la notifica della presente decisione nei modi previsti dall’art. 38 del C.G.S..
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